(ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025 - 11:31)
Sardegna, paesaggio: norme di tutela illegittime
Le norme a tutela di ambiente e paesaggio della Sardegna sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale nella parte in cui impongono un fermo alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 11 marzo 2025, n. 28) l'articolo 3 della legge regionale della Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 "anche se finalizzato alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili," tocca la materia "energia" e si pone in contrasto con il decreto legislativo 199/2021 che reca principi fondamentali "che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia." Tali principi riguardano: il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030; il divieto di introduzione di moratorie alle autorizzazioni; l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (in attesa della legge regionale di sistema).
Il Consiglio dei Ministri aveva deliberato di impugnare la normativa sarda il 7 agosto 2024. La Lr 3 luglio 2024, n. 5 ha disposto all'articolo 3 un divieto transitorio (18 mesi) alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate zone del territorio regionale di particolare importanza paesaggistica e ambientale. Il tutto nelle more della individuazione da parte della Regione — tramite legge — delle zone idonee e non idonee agli impianti di energia da fonti rinnovabili come previsto dal Dlgs 199/2021. Lo stop agli impianti deciso dalla legge tocca anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data del 4 luglio 2024, entrata in vigore del provvedimento.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 11 marzo 2025, n. 28
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Articolo 3 della Lr 3 luglio 2024, n. 5 - Misure di salvaguardia del paesaggio - Divieto di realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore della Lr 5/2024 - Indicazione di una serie di aree escluse - Divieto anche per gli impianti già autorizzati - Contrasto con l'articolo 20 del Dlgs 199/2021, la direttiva 2018/2001/Ue e il regolamento 2021/1119/Ue - Violazione dei limiti statutari e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione - Illegittimità costituzionale
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Promozione dell'energia da fonti rinnovabili - Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue
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Lr Sardegna 3 luglio 2024, n. 5
Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali - Divieto transitorio di realizzare impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili in determinate zone del territorio regionale