Aerogeneratori come paesaggi eolici da tutelare
Non è assurdo né implausibile che in futuro gli aerogeneratori potrebbero essere considerati alla stregua di elementi paesaggistici da tutelare.
Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza del 4 settembre 2024, n. 7400 confermando la legittimità del diniego della Via per un progetto di impianto eolico, in Puglia, di 29,4 MW di potenza costituito da 7 aerogeneratori.
L'area interessata dal progetto rientra tra le aree naturali protette e il parere negativo di Via ha tra l’altro evidenziato l’impatto acustico dell’impianto oltre a quello paesaggistico. Gli aerogeneratori del progetto in questione sommati a quelli esistenti, secondo il Comitato Via, andrebbero a creare un effetto selva. Mentre per la società che propone l’impianto la presenza di 314 aerogeneratori nel raggio di 12 km dall’area individuata per il progetto ha di fatto già modificato la percezione del paesaggio naturale mutandola in una sorta di "paesaggio eolico".
Per i giudici amministrativi nell’attuale momento storico le torri eoliche sono considerate come potenziali elementi detrattori del paesaggio e la presenza, come nel caso in esame, di numerosi impianti già esistenti non impedisce di negare la VIA per installarne di nuovi con l’obiettivo di evitare un degrado ulteriore. Ciononostante per i giudici di Palazzo Spada non si può escludere che nel futuro le torri eoliche possano essere considerate alla stregua di elementi caratterizzanti del paesaggio, da valorizzare e tutelare.
Pagine correlate
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
-
Lr Puglia 12 aprile 2001, n. 11
Norme sulla valutazione di impatto ambientale (Via)
-
Lr Puglia 14 giugno 2007, n. 17
Disposizioni in campo ambientale - Decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale - Via, Vinca, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti
-
Direttiva Consiglio Cee 92/43/Cee
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cd. "direttiva habitat")