Rinnovabili: nessun pregiudizio giustificherebbe la sospensione del Dm aree idonee
Respinta la richiesta di alcune aziende di sospendere in via cautelare l’applicazione del Dm sulle aree idonee.
Lo ha deciso in Tal Lazio con le ordinanze 4082, 4088 e 4185 pubblicate tra il 7 e il 9 settembre 2024 respingendo la richiesta di sospendere in via preventiva l’efficacia di alcuni articoli del Dm 21 giugno 2024, ovvero l’articolo 1(Finalità e ambito di applicazione), 3 (Modalità di conseguimento degli obiettivi) e 7 (Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee).
Il Dm, entrato in vigore il 3 luglio 2024, disciplina le modalità per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Con la norma a lungo attesa, il legislatore definisce i criteri che dovranno essere utilizzati dalle Regioni per individuare le aree idonee, con legge da emanare entro il 30 dicembre 2024, tenendo conto degli obiettivi di energia rinnovabile individuati dallo stesso decreto per ogni territorio regionale.
Le società ricorrenti, operanti nel settore delle energie rinnovabili, temono che una modifica peggiorativa del regime delle aree idonee su cui installare gli impianti possa avere ripercussioni negative sulle loro iniziative economiche già avviate. Ma per i giudici amministrativi attualmente non c’è nessun pregiudizio che integri gli estremi di un danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione in via cautelare delle norme.
Il pregiudizio lamentato, secondo il Tar del Lazio, potrebbe eventualmente esserci con le leggi regionali in arrivo.
Rigettata l’istanza cautelare, la decisione nel merito arriverà con la sentenza.
Documenti di riferimento
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Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili - Missione 2, Componente 2, Riforma 1.1 del Pnrr
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