Tariffa rifiuti, Agenzia Entrate: componenti aggiuntive scontano l'Iva
Milano, 13 settembre 2024 - 12:43

Tariffa rifiuti, Agenzia Entrate: componenti aggiuntive scontano l'Iva

Anche le componenti aggiuntive della tariffa pagata dagli utenti come prezzo del servizio rifiuti vanno incluse nella base imponibile soggetta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello 12 settembre 2024, n. 183/2024 su istanza di una azienda. Dal 2024 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha introdotto con delibera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif sia nella tassa sui rifiuti sia nella tariffa corrispettiva (che non è un tributo ma il prezzo che l'utenza paga per il servizio reso) delle maggiorazioni. In particolare si tratta di maggiorazioni di tipo "perequativo" volte ad aiutare il Comune a fare fronte a situazioni particolari nella gestione dei rifiuti che vanno coperte con importi aggiuntivi.

La prima maggiorazione copre la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti ai sensi della "Legge Salvamare" 60/2022. La seconda maggiorazione serve a coprire quelle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti per eventi eccezionali e calamitosi, come la sospensione dei termini di pagamento degli importi e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito ad alluvioni o terremoti.

Ebbene, sulla tariffa corrispettiva (cd. "Tari corrispettiva") essendo un prezzo per un servizio si paga l'Iva fissata al 10% dal "Decreto Iva 633/1972". Secondo l'Agenzia delle entrate anche le maggiorazioni rientrano nella base imponibile dunque con l'Iva al 10%. Il Fisco afferma che tali componenti aggiuntive sono paragonabili agli "oneri di sistema" che il cittadino paga nella bolletta della energia elettrica e che sono soggetti all'Iva.

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