Tassa rifiuti, riduzione va espressamente richiesta
Milano, 8 ottobre 2024 - 12:19

Tassa rifiuti, riduzione va espressamente richiesta

Tutti i locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti urbani devono pagare la tassa rifiuti, spettando al cittadino provare di avere diritto a una sua riduzione o esenzione nei casi previsti dalla legge.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione civile nella sentenza 2 settembre 2024, n. 23530. La vicenda in esame ha riguardato il tributo comunale rifiuti e servizi (Tares) ma il principio è estendibile anche all'attuale tassa rifiuti (Tari) ex articolo 1, comma 642, legge 147/2013. I Giudici hanno sottolineato come la tassa rifiuti poggi sulla presunzione della produzione di rifiuti urbani dei locali e delle aree detenute dal contribuente, per cui egli è soggetto al tributo.

Tale presunzione non è assoluta. Il contribuente può dimostrare che aree o locali siano inidonee alla produzione di rifiuti o che in tali zone vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese (vedi articolo 62, Dlgs 507/1993). La prova non spetta dunque al Comune che in assenza di una specifica richiesta del cittadino o della impresa di riduzione o esenzione dal tributo legittimamente procede alla sua applicazione.

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