Incentivi alle rinnovabili: limiti ai poteri del Gse
Dopo avere ammesso agli incentivi un impianto fotovoltaico, il Gse non può disporre la decadenza contestando la carenza dei requisiti esaminati oltre otto anni prima.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato nella sentenza del 6 settembre 2024, n. 7461 in merito alla richiesta avanzata dal Gestore dei servizi energetici nei confronti della società proprietaria di un impianto fotovoltaico ammesso agli incentivi del Conto energia nel mese di novembre del 2011.
Oltre otto anni dopo la concessione, il Gse all’esito di un procedimento che definisce di verifica, decide che l’impianto non può più fruire delle tariffe incentivanti, perché carente dei requisiti previsti dalla norma, ovvero la conclusione dell'installazione dell'impianto entro il 31 dicembre 2010.
Per i giudici di palazzo Spada l’esercizio del potere del Gse è riconducibile all’autotutela (articolo 21-nonies della L n. 241/1990) e non al potere di verifica e controllo che può portare alla decadenza del diritto agli incentivi.
Il Gestore è intervenuto con un provvedimento del 2020 (opposto al primo) di autotutela, ma senza tenere conto del bilanciamento tra interesse pubblico e privato né del maturato affidamento del proprietario dell’impianto negli otto anni successivi al provvedimento di accoglimento.
Ed è proprio l’affidamento che distingue il provvedimento di decadenza (dove non può esserci affidamento perché si esprime una valutazione per la prima volta) dall’autotutela che, come in questo caso, si esprime su una valutazione già conclusa positivamente. Ma l’autotutela deve essere esercitata entro un “termine ragionevole” che nel caso in esame non è stato rispettato.
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Sentenza Consiglio di Stato 6 settembre 2024, n. 7461
Energia - Energia rinnovabile - Tariffe incentivanti (Conto energia) a norma della legge 129/2010 (conversione del Dl 105/2010) - Esercizio dei poteri di verifica, controllo e in autotutela del Gse - Limiti temporali e condizioni - Ammissione agli incentivi di un impianto fotovoltaico - Successiva decadenza disposta dal Gse oltre otto anni dopo la concessione per carenza di requisiti - Illegittimità - Potere del Gestore in autotutela - Sussistenza - Affidamento del privato - Legittimità - Rilevanza - Riesame delle condizioni originarie - Palese violazione del “termine ragionevole” per l’esercizio dell’autotutela - Sussistenza
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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