Energie rinnovabili da siti sotto bonifica
Milano, 9 ottobre 2024 - 17:01

Energie rinnovabili da siti sotto bonifica

I siti oggetto di bonifica sono considerati idonei per legge alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche se ricadono in aree sottoposte a tutela ai sensi delle norme sul paesaggio.

A chiarirlo il Ministero dell'ambiente nella risposta ad interpello 2 ottobre 2024, n. 178686 risolvendo un quesito posto da una Provincia. La normativa sullo sviluppo delle energie rinnovabili (Dlgs 199/2021) assegna alle Regioni il compito di individuare le aree del territorio in cui si possono o non si possono realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Finché le Regioni non lo fanno, il Dlgs 199/2021 indica una serie di aree in cui gli impianti si possono senz'altro installare.

Tra le zone individuate dalla legge ci sono i siti oggetto di bonifica, le cave e miniere chiuse e non recuperate. Sono idonee per legge anche quelle zone in cui ci sono già impianti a fonti rinnovabili ma solo se si fanno per modifiche, potenziamenti, ricostruzioni degli stessi.

La realizzazione è ammessa, precisa il MinAmbiente, anche se le zone ricadono nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi di legge (decreto legislativo 42/2004) o dentro le "fasce di rispetto" (distanze minime da rispettare) dagli immobili e aree considerati di notevole interesse pubblico. Si tratta di una espressa deroga, sostiene il Ministero, perché normalmente le aree "protette" dalle norme sui beni culturali e paesaggistici (Dlgs 42/2004) non sono considerate idonee per legge agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Documenti di riferimento

  • Risposta ad interpello MinAmbiente 2 ottobre 2024, n. 178686

    Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 - Nota 2 novembre 2023, n. 176572 - Energia - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Aree idonee per legge alla realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, Dlgs 199/2021 - Siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate, zone con impianti già presenti solo per rifacimenti, potenziamenti e ricostruzioni degli stessi - Idoneità delle zone anche se ricadenti nel perimetro di beni sottoposti a tutela ex Dlgs 42/2004 o nelle "fasce di rispetto" (distanze da rispettare) dagli immobili e aree considerati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, Dlgs 42/2004 - Sussistenza - Aree agricole distanti meno di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, aree interne agli impianti industriali e aree vicine meno di 300 metri alla rete autostradale - Idoneità ex lege per la realizzazione di impianti fotovoltaici e a biometano - Condizioni - Assenza di vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali, Dlgs 42/2004 - Necessità - Sussistenza

  • Dlgs 8 novembre 2021, n. 199

    Promozione dell'energia da fonti rinnovabili - Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue

  • Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

    Codice dei beni culturali e del paesaggio