Habitat naturali, protezione senza doppia valutazione
Secondo l'Unione europea un atto di un'Amministrazione nazionale che protegge maggiormente un habitat naturale già tutelato dall'Ue vietando alcune attività non va sottoposto a valutazione di incidenza sull'ambiente.
Il principio è contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 17 ottobre 2024, causa C-461/23. La richiesta di chiarimenti sul diritto dell'Unione era giunta da un Giudice tedesco. I siti di importanza comunitaria (Sic) sono zone del territorio europeo che le norme proteggono per salvaguardare gli habitat naturali e le specie presenti. Un regolamento nazionale individuava dentro un Sic una "zona speciale di conservazione", un'area precisa di maggiore salvaguardia vietando lo svolgimento di alcune attività umane. I Giudici europei affermano che tale regolamento non va sottoposto a valutazione dell'incidenza sull'ambiente.
Il motivo è che la normativa europea prevede che solo gli atti che non sono direttamente connessi e necessari a gestire un sito di importanza comunitaria, ma che possono avere effetti su di esso, vanno sottoposti a una valutazione di incidenza sull'ambiente. Il provvedimento sotto esame dei Giudici europei invece è naturalmente connesso e necessario alla gestione del sito per cui non va sottoposto a valutazione di incidenza (articolo 6 della direttiva europea 92/43/Cee sugli habitat).
Tuttavia, concludono i Giudici, se è questa la regola generale, sarà compito del Giudice dello Stato – in questo caso la Germania – verificare che il provvedimento in questione risponda ai requisiti di legge per i quali bypassa la valutazione di incidenza.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 17 ottobre 2024, causa C-461/23
Via (Pua/Paur/Pauar) /Vas - Valutazione ambientale strategica (Vas) di Piani o programmi ai sensi dell'articolo 3, della direttiva 2001/42/Ce - Atti per i quali è obbligatorio attivare la procedura di Vas - Piani o programmi non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito ma che possano avere incidenze significative su tale sito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/Cee - Atto di uno Stato che designa un sito come zona speciale di conservazione e indica le attività umane vietate su tale zona - Sottoposizione a Vas - Esclusione - Verifica delle condizioni di esclusione da parte del Giudice nazionale - Necessità - Sussistenza
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2001/42/Ce
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
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Disciplina Habitat, "Vinca" e tutela della biodiversità tra norme Ue e nazionali
Determinate zone terrestri o acquatiche (cd. habitat) sono oggetto di una particolare tutela giuridica. Ai fini della loro conservazione, disposizioni normative sia internazionali che nazionali pongono precise regole per assicurarne la protezione dalle attività socio-economiche umane. Tra tali disposizioni vi sono quelle che impongono di sottoporre piani e progetti che possono produrre nei loro confronti effetti negativi ad una preventiva valutazione di incidenza (cd. "Vinca"). Nell'approfondimento, l'analisi delle disposizioni europee (direttiva 92/43/Cee) e nazionali (Dpr 357/1997) di interesse, nonché il connesso apparato sanzionatorio. Il contributo è aggiornato alla giurisprudenza dell'ottobre 2024 sul regime di tutela previsto per i Siti di importanza comunitaria (Sic)
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Direttiva Consiglio Cee 92/43/Cee
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cd. "direttiva habitat")