Screening ambientale, durata certa del provvedimento
Milano, 27 gennaio 2025 - 09:57

Screening ambientale, durata certa del provvedimento

L'impresa che ottiene il provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via (screening) ora conosce la sua durata certa che non potrà essere meno di cinque anni, ed è comunque indicata nell'atto.

Sono le regole introdotte dal decreto-legge 153/2024 (conosciuto come “Dl Ambiente”) nell'articolo 19 del Codice ambientale (decreto legislativo 152/2006) e confermate dalla legge di conversione.

Prima della modifica la normativa non indicava una durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via, documento molto importante per l'impresa perché può sancire che il progetto che vuole realizzare non ha bisogno di una valutazione ambientale più approfondita. La mancata indicazione di una "scadenza" del documento aveva creato incertezze tra le imprese. Ora invece la validità del provvedimento è fissata in almeno 5 anni (quindi può essere anche sopra i 5 anni) ed è scritta nell'atto stesso. Se il progetto non viene realizzato nel tempo indicato, l'impresa dovrà presentare una nuova domanda di valutazione ambientale.

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