Fotovoltaico: limiti semplificazioni per installazioni su edifici esistenti
Milano, 20 novembre 2024 - 01:00

Fotovoltaico: limiti semplificazioni per installazioni su edifici esistenti

La semplificazione a favore degli impianti Fer su edifici già esistenti, non ammette qualunque tipologia di intervento edilizio di nuova edificazione ospitante l’impianto di produzione di energia rinnovabile.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8113/2024 in merito alla realizzazione di un portico, che di fatto aveva ampliato la superficie della struttura, su cui erano stati installati dei pannelli fotovoltaici ma con effetto indiretto e accessorio.

I giudici hanno chiarito che al caso in esame non può essere applicato l’inciso "con qualunque modalità" di cui all’articolo 9 del Dl 17/2022 (legge di conversione 34/2022) che aggiunge l’articolo 7-bis al Dlgs di recepimento della direttiva 2009/28/Ue sull’energia rinnovabile. Il legislatore ha introdotto sì una disciplina semplificata per l’installazione degli impianti rinnovabili su edifici esistenti, ma la deroga al Testo unico dell’edilizia, prescindendo dall’ottenimento del permesso di costruire per le nuove edificazioni a condizione che ospitino un impianto Fer, non può essere illimitata.

La derogabilità vale, per esempio, se l'interessato dimostri di non avere alternative, tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi e a condizione che non si creino indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi. Non solo nella fattispecie non è stata fornita questa prova ma — per i vincoli insistenti sull’area — il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto al parere dell’autorità paesaggistica.

Pagine correlate

  • Sentenza Consiglio di Stato 9 ottobre 2024, n. 8113

    Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici su edifici - Realizzazione - Equiparazione ad attività di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 6 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) - Articolo 9 del Dl 17/2022 di modifica dell'articolo 7-bis del Dlgs 28/2011 - Assenza di necessità di acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Dlgs 42/2004 - Condizioni - Assenza di possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi e assenza di incremento indebito di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi non strettamente connessi ad esigenze tecniche - Necessità - Sussistenza - Scopo della disciplina - Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici già esistenti - Sussistenza - Ammissibilità della semplificazione edilizia per la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti tra l'altro un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili - Esclusione

  • Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2009/28/Ce

    Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

  • Dlgs 3 marzo 2011, n. 28

    Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

  • Dl 1 marzo 2022, n. 17

    Misure urgenti per contenimento costi energia, sviluppo rinnovabili e rilancio politiche industriali - Stralcio - Disposizioni in materia di sottoprodotti - rifiuti (recupero in impianti di produzione cemento) - Sorveglianza radiometrica rottami