Aree idonee al fotovoltaico: criteri applicabili in via transitoria
Milano, 27 novembre 2024 - 01:00

Aree idonee al fotovoltaico: criteri applicabili in via transitoria

Le Regioni possono fissare limiti percentuali alle superfici occupabili dagli impianti Fer ma in attesa di legiferare devono attenersi ai criteri nazionali sulle aree idonee applicabili in via transitoria.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9226/2024 annullando il provvedimento con cui l’amministrazione comunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di Pas (procedure abilitativa semplificata) per un impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra in un’area agricola, ma senza coltivazioni in essere.

Premesso che le Regioni sono chiamate a legiferare sulle aree idonee entro il 30 dicembre 2024, in linea con il dettato del Dm 21 giugno 2024, al caso in esame si applicano i limiti alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti, di cui all’articolo 20, comma 1 del Dlgs 199/2021; norma che affida ai decreti ministeriali sulle aree idonee le modalità per minimizzare l’impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dagli impianti Fer.

La norma nazionale continuerà ad applicarsi fino all’emanazione delle norme regionali sulle aree idonee e non idonee alle fonti rinnovabili, come previsto dal citato decreto del 2024, sopravvenuto rispetto ai fatti in causa.

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  • Dm Ambiente 21 giugno 2024

    Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili - Missione 2, Componente 2, Riforma 1.1 del Pnrr

  • Sentenza Consiglio di Stato 19 novembre 2024, n. 9226

    Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici - Aree idonee per legge alla installazione degli impianti ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021 - Applicazione in via transitoria fino alla individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee e non idonee agli impianti secondo i criteri approvati da decreti ministeriali - Sussistenza - Fissazione da parte di una Regione, nelle more della definizione della disciplina statale, di una limitazione percentuale della superficie occupabile dagli impianti - Contrasto con la disciplina statale - Insussistenza - Criteri nazionali con cui individuare le aree idonee agli impianti - Minimizzazione della massima porzione di suolo occupabile dagli impianti per unità di superficie - Sussistenza - Obbligo per le Regioni di attenersi ai criteri generali della disciplina nazionale tra cui quello minimizzazione degli impatti degli impianti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio e della minimizzazione del suolo occupabile - Sussistenza