Diritti di superficie per impianti rinnovabili: come si tassano i corrispettivi
L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti per la concessione di diritti di superficie su terreni agricoli, un meccanismo spesso utilizzato per la realizzazione di impianti per l'energia rinnovabile, come parchi fotovoltaici o eolici.
Il caso esaminato riguarda un contribuente che, nel 2023, ha stipulato con una società del settore delle energie rinnovabili un contratto per la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo ereditato, il cui perfezionamento dipendeva dal verificarsi di una condizione sospensiva avvenuta nel 2024.
Il contribuente aveva già ricevuto nel 2023 un anticipo e una caparra, mentre il saldo del corrispettivo è stato percepito nel 2024. La questione posta all’Agenzia era se le somme percepite nel 2024 dovessero essere tassate secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 o se fosse determinante la data di stipula del contratto nel 2023.
L’Agenzia ha specificato che i corrispettivi vanno dichiarati nel periodo in cui vengono effettivamente percepiti. Nel caso esaminato, parte delle somme è stata ricevuta nel 2023 e parte nel 2024, quando la condizione sospensiva si è avverata.
Le somme incassate nel 2024 saranno tassate come redditi diversi mentre i corrispettivi percepiti nel 2023 non saranno tassati come plusvalenze, in quanto il terreno è stato acquisito per successione e rientra in un’esenzione prevista nel Tuir (Testo unico imposte e redditi).
Pagine correlate
-
Risposta ad interpello Agenzia delle entrate 19 novembre 2024, n. 224
Impianti energia rinnovabile - Regimi di tassazione sul diritto di superfice - Chiarimenti