In caso di progetto composto da un'opera principale ed una accessoria, spetta alla Pubblica amministrazione competente per la valutazione dell'impatto ambientale della prima anche quella della seconda.
Così si è espresso il Ministero dell'ambiente nella risposta ad interpello 15 gennaio 2025, n. 6651 a fronte di un quesito posto da una Provincia. Il Dicastero ambientale ha affermato che, in caso di competenze diverse per l'opera principale e quella accessoria, non sono pensabili due valutazioni ambientali separate perché in contrasto con la valutazione di impatto complessiva di un progetto, come prevede la normativa Ue (direttiva 2011/92/Ue). Pertanto a procedere deve essere un solo Ente, quello competente per l'impianto principale.
Nel caso di specie, l'opera principale da sottoporre a Via era un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (competenza regionale) e quella accessoria un elettrodotto di collegamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale (competenza statale ai sensi dell'allegato II, Parte II, Dlgs 152/2006). Il Ministero precisa che il principio si applica se l'elettrodotto è opera necessaria e propedeutica al collegamento dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale e non fosse previsto a monte nel Piano di sviluppo della rete presentato dal gestore nazionale (Terna) e approvato dal Ministero.
Pertanto l'Autorità regionale competente per la valutazione di impatto ambientale (Via) di un impianto, valuta l'incidenza ambientale anche delle opere connesse allo stesso, pur se per queste ultime la competenza è dello Stato.
Documenti di riferimento
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Risposta ad interpello MinAmbiente 15 gennaio 2025, n. 6651
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 - Nota 28 ottobre 2024, n. 195992 - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Energia - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Procedimento di Via - Competenza ai sensi dell'articolo 7-bis, Dlgs 152/2006 - Opera principale rientrante nella competenza regionale e opera accessoria (elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale) rientrante nella competenza statale ai sensi degli allegati II e II-bis alla Parte II del Dlgs 152/2006) - Competenza nel procedimento di Via in capo all'Ente competente per l'opera principale - Condizioni - Elettrodotto quale opera necessaria e propedeutica al collegamento alla rete elettrica nazionale e non incluso nel Piano di sviluppo della rete presentato dal gestore di rete nazionale e approvato dal Ministero dell'ambiente - Sussistenza
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Via (Pua-Paur-Pauar) & Vas, il quadro normativo di riferimento
La sintesi delle disposizioni del Dlgs 152/2006 relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) - nelle sue varie articolazioni - ed al procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas)
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia