Imposte rifiuti urbani, Comune deve motivare modalità calcolo
Milano, 11 febbraio 2025 - 14:53

Imposte rifiuti urbani, Comune deve motivare modalità calcolo

Nell'applicare la tassa sui rifiuti il Comune può scegliere a sua discrezione se usare un metodo di calcolo presuntivo o puntuale, avendo però l'onere di motivare la scelta fatta a beneficio di cittadini e imprese.

Ad affermarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 7 gennaio 2025, n. 81. La legge 147/2013 che ha istituito la attuale tassa sui rifiuti (nota come "Tari") ha dato al Comune due possibilità: scegliere il cosiddetto "metodo normalizzato" in cui la parte variabile della tassa è determinata presuntivamente in base a criteri fissati dal Dpr 158/1999 (che, nel caso delle imprese, tengono conto dell'attività esercitata) e il "metodo puntuale" che tiene conto dei rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza.

Nel fare la scelta però il Comune deve fornire una motivazione che vada oltre ragioni di "organizzazione" interna. Deve, in altre parole, dimostrare che scegliere il metodo normalizzato anziché quello puntuale – quest'ultimo più rispondente ai principi Ue del "chi inquina paga" e "paga per quello che butti" — non abbia privato cittadini e imprese di benefici di gran lunga superiori. Nel caso di specie il Comune aveva illegittimamente applicato il "metodo normalizzato" senza dare conto se questa fosse la scelta migliore. La Corte di Giustizia Ue – ricorda il Consiglio di Stato – ha affermato che il metodo normalizzato è ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale (sentenza 16 luglio 2009, causa C-254/08).

Documenti di riferimento

  • Sentenza Corte di Giustizia Ue 16 luglio 2009, causa C-254/08

    Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2006/12/Ce - Articolo 15, lettera a) - Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione - Compatibilità con il principio "chi inquina paga"

  • Dpr 27 aprile 1999, n. 158

    Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Legge di stabilità 2014 - Stralcio - Misure in materia di bonifiche, tassa sui rifiuti (Tari), servizi locali, energia, efficienza energetica in edilizia e appalti

  • Tassa & Tariffa rifiuti. Evoluzione e stato dell'arte delle discipline di riferimento

    Il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani risponde al principio europeo del "chi inquina paga". A livello normativo, gli strumenti utilizzati per reperire da cittadini e imprese interessate le risorse economiche a tal fine destinate prevedono uno spostamento dal metodo della tassa a quello della tariffa. Nel Dossier, l'analisi della vigente disciplina nazionale, con uno sguardo alla pregressa. Il lavoro è aggiornato alle ultime determinazioni Arera sulle tariffe della tassa/tariffa rifiuti di agosto 2025

  • Sentenza Consiglio di Stato 7 gennaio 2025, n. 81

    Rifiuti - Tassazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (Tari) ex articolo 1, comma 641, legge 147/2013 - Determinazione degli importi - Scelta tra il metodo normalizzato di cui all'articolo 1, comma 651, legge 147/2013 e Dpr 158/1999 o il metodo puntuale di cui all'articolo 1, comma 652, legge 147/2013 - Discrezionalità del Comune - Sussistenza - Obbligo di motivazione nella scelta di un metodo invece che dell'altro - Sussistenza - Deroga al generale principio della non necessità di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale di cui all'articolo 3, legge 241/1990 - Sussistenza - Ragioni - Obbligo di giustificare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Dlgs 507/1993 - Sussistenza