Emissioni in atmosfera, nuova autorizzazione per sostanze "classificate" a discrezione P.a.
I gestori che utilizzano sostanze tossiche e preoccupanti devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi del Dlgs 102/2020 solo se l'autorità competente l'ha richiesto espressamente.
A chiarirlo è il MinAmbiente con la risposta ad interpello 17 dicembre 2024, n. 232480.
La questione prende spunto dal Dlgs 102/2020 di riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e riguarda, in particolare, gli impianti/stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 che utilizzano sostanze/miscele pericolose classificate come tossiche o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o classificate estremamente preoccupanti dal regolamento "Reach" 1907/2006/Ce.
Il Dlgs 102/2020, al fine di "limitare nella maggior misura possibile" l'utilizzo di tali sostanze, ha stabilito l'obbligo dei gestori di presentare una relazione sulla loro sostituibilità, entro il 28 agosto 2021, e un'apposita domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 (o in data antecedente, se richiesto dall'autorità competente sulla base della relazione o quando è intervenuta una domanda di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relativa a modifiche sostanziali).
Secondo quanto chiarito dal MinAmbiente, la domanda a cui fa riferimento la disposizione è quella per l'autorizzazione alle emissioni (o quella che la assorbe/sostituisce, come l'Aua e l'Aia) ed i gestori sono obbligati a presentarla esclusivamente nel caso in cui l'autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta. Il tutto nel rispetto dei termini stabiliti dalla norma, visto che l'autorità competente, in ogni caso, "non può indicare una data successiva al 1° gennaio 2025".
Documenti di riferimento
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Emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi - Riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera - Modifiche alla Parte V del Dlgs 152/2006
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE V
Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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Risposta ad interpello MinAmbiente 17 dicembre 2024, n. 232480
Aria – Stabilimenti/impianti che utilizzano sostanze "classificate" – Articolo 3, Dlgs 102/2020 e articolo 271, comma 7-bis, Dlgs 152/2006 – Obbligo di presentare una relazione sulla sostituibilità delle sostanze – Sussistenza – Obbligo dell'autorità competente di valutare se richiedere o meno la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione – Sussistenza - Obbligo dei gestori di presentare domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 (o in data antecedente) – Necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte della P.a. – Sussistenza – (Risposta ai sensi dell'articolo 3-septies, Dlgs 152/2006)
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