Agrivoltaico avanzato: connessione con attività agricola e regime fiscale applicabile
Milano, 5 marzo 2025 - 14:03

Agrivoltaico avanzato: connessione con attività agricola e regime fiscale applicabile

La produzione di energia da agrivoltaico è riconducibile a quella fotovoltaica e pertanto si applicano gli stessi criteri per considerare la produzione energia come attività connessa a quella agricola.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello del marzo 2025, n. 61 ha chiarito che la produzione e la cessione di energia elettrica prodotta da impianto agrivoltaico non può essere sempre e comunque considerata attività connessa produttiva di reddito agrario. 

Nell’interpello si fa riferimento a un impianto di tipo agrivoltaico avanzato, montato ad un’altezza da terra che consente di preservare la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sul terreno sottostante. Il proponente è un imprenditore agricolo che chiede chiarimenti sulle modalità di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta dall’impianto. 

L’Agenzia, richiamando una circolare del 2009, ribadisce che l’energia agrivoltaica è riconducibile a quella di fonte fotovoltaica e pertanto si applicano le stesse regole e gli stessi criteri previsti per gli impianti fotovoltaici. Di conseguenza, si legge nella risposta, saranno sempre considerate attività connesse e produttive di reddito agrario, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti agrivoltaici per la parte generata dai primi 260.000 kwh annui.

La parte di energia eccedente richiede l’applicazione della tassazione forfettaria se ricorrono i 3 requisiti, tra loro alternativi, di cui alla circolare del 2009, considerati tuttora validi. Il primo requisito riguarda l’integrazione architettonica degli impianti realizzati su strutture esistenti, come le serre. Il secondo fa riferimento all’entità del volume d’affari dell’attività agricola rispetto a quello della produzione e cessione dell’energia. Mentre il terzo attiene al rapporto tra potenza installata in eccesso al limite sopra individuato e la detenzione di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Se invece questi requisiti mancano allora l’energia da agrivoltaico prodotta oltre i 260.000 KWh annui viene tassata con il regime ordinario del reddito d’impresa.

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