Stoccaggio CO2, obblighi per imprese combustibili
Milano, 21 marzo 2025 - 10:11
(ultimo aggiornamento: 25 luglio 2025 - 10:41)

Stoccaggio CO2, obblighi per imprese combustibili

Definiti nel dettaglio dall'Ue gli obblighi a carico dei produttori di petrolio e gas, con la determinazione - in proporzione ai volumi prodotti - del loro contributo alla cattura della CO2.

Il regolamento 2025/1477/Ue, in vigore dal 25 luglio 2025, attua il regolamento 2024/1735/Ue sullo sviluppo dell'industria a zero emissioni ("Net zero industry act"). Quest'ultimo ha fissato l'obiettivo al 2030 di una capacità di immissione nei siti di stoccaggio di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 "catturata" all'anno. A contribuire all'obiettivo — e quindi a sviluppare i siti di stoccaggio del carbonio — sono tenuti anche i produttori di petrolio e gas con sede nell'Ue, in proporzione ai volumi di petrolio/gas prodotti nel periodo 2020-2023.

Il provvedimento definisce nel dettaglio il contributo dei produttori di gas e petrolio. Il quantitativo a carico dei produttori va calcolato pro-rata dividendo i volumi prodotti da ciascuna impresa per la somma della produzione di tutti i soggetti obbligati. Entro il 30 giugno 2025 invece le imprese devono presentare hanno presentato alla Commissione europea un piano che specifica in dettaglio come intendono contribuire all'obiettivo.

Il regolamento 2025/1477/Ue in parola prevede il contenuto della relazione annuale che essi dovranno inviare alla Commissione europea sui progressi fatti.

Documenti di riferimento