Emission trading, settore marittimo in corretto adeguamento
Gli operatori navali si stanno adeguando all'obbligo – entrato in vigore il 1° gennaio 2024 - di acquistare quote a copertura delle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti via mare.
La valutazione è contenuta nella prima relazione sul monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2003/87/Ce in relazione al trasporto marittimo, pubblicata dalla Commissione europea il 18 marzo 2025.
Il documento fornisce una prima analisi degli impatti dell'estensione del sistema Ue delle quote di emissione di gas serra (Emission trading) al trasporto marittimo, operativa dal 1° gennaio 2024. L'obiettivo dichiarato dell'indagine è quello individuare, il prima possibile, le potenziali tendenze elusive dell'applicazione della disciplina da parte degli operatori navali, ad esempio attraverso la rilocalizzazione delle attività di trasbordo di container in porti limitrofi di Paesi terzi. Non manca una valutazione delle implicazioni più ampie del sistema, compresi gli effetti sui costi di trasporto (+3,7% nel 2024 e in crescita "consistente" negli anni successivi, secondo le stime) e sui principali servizi di trasporto marittimo.
La relazione, che ha compreso anche le rotte annunciate per il 2025 e gli investimenti pianificati nei porti, non ha rilevato tendenze evidenti di un cambiamento nel comportamento degli operatori. Tali conclusioni,tuttavia, vanno accolte con cautela considerato da un lato il poco tempo trascorso dall'estensione del sistema alle emissioni marittime (meno di 15 mesi), dall'altro i significativi effetti sul traffico marittimo della crisi nel Mar Rosso intervenuta nel medesimo periodo, che ha portato molte società di navigazione a deviare le loro rotte verso il Sud Africa.
Documenti di riferimento
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Emission trading system (Ets), le regole del sistema per ridurre i gas ad effetto serra
Al fine di contenere le emissioni dei gas climalteranti da parte delle imprese, la normativa Ue stabilisce un tetto massimo che non può essere superato sul suo territorio. Le aziende ricevono o acquistano quote di emissione, che rappresentano il diritto a emettere una certa quantità di questi gas. Se un'azienda intendere emettere più gas serra di quanto previsto dalle sue quote, deve comperare ulteriori permessi su un mercato chiamato "Emission Trading System" (Ets), da altre aziende che ne hanno disponibilità. Nel Dossier, l'analisi delle norme europee e nazionali che regolano il sistema di scambio, ora articolato in "Ets I" ed "Ets II". Il documento è aggiornato alle modifiche dell'ottobre 2025 della disciplina della Carbon tax (Cbam) che alleggeriscono gli oneri per le imprese obbligate
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2015/757/Ue
Scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Emission trading system Ue) - Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo - Modifiche alla direttiva 2009/16/Ce
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2023/959/Ue
Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (Eu Ets) - Modifica della direttiva 2003/87/Cee e della decisione 2015/1814/Ue
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/87/Ce
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
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Relazione Commissione Ue 18 marzo 2025
Monitoraggio sull'applicazione dell'Emission trading al settore del trasporto marittimo
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2023/957/Ue
Emission trading system - Inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Ue - Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi - Modifiche al regolamento 2015/757/Ue