L'elettricità prodotta con gruppi elettrogeni azionati da biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa, in base al restyling del "Testo unico accise", a decorrere dal 1° gennaio 2026 non paga l'imposizione fiscale sull'energia elettrica.
La versione previgente della norma prevedeva l'esenzione dall'accisa solo per i generatori di elettricità alimentati a gas metano biologico. La novità è introdotta dal Dlgs 28 marzo 2025, n. 43 che ha modificato il Testo unico accise (Dlgs 504/1995). Per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura nonché la parte biodegradabile dei rifiuti.
Confermata l'esenzione dal tributo per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, ma solo per l'energia consumata per uso proprio. Così come resta l'esenzione dal prelievo fiscale per l'energia prodotta da fonti rinnovabili di potenza sopra i 20 kW nel caso sia consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dall'abitazione ma a patto che – precisa la novità normativa – che questi luoghi si trovino nello stesso sito di produzione. Anche in questo caso le novità si applicano dal 1° gennaio 2026.
Documenti di riferimento
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Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi - Stralcio
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Revisione delle disposizioni in materia di accise