Autorizzazione rifiuti, contro silenzio Regione interviene Stato
In caso che la Regione non concluda il procedimento di autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, l'impresa deve rivolgersi al Governo perché si sostituisca all'Ente locale inadempiente.
A sostenerlo il Tar Sicilia nella sentenza 6 marzo 2025, n. 507. I Giudici siciliani hanno ricordato quanto prevede il Codice ambientale sul procedimento dell'autorizzazione ordinaria di un impianto di gestione rifiuti (articolo 208, Dlgs 152/2006). Nel caso in cui l'Ente pubblico competente (di solito la Regione) non chiuda il procedimento nei tempi previsti, l'unica strada per l'azienda richiedente è attivare l'"esercizio dei poteri sostitutivi statali" (in base all'articolo 5 del decreto legislativo 112/1998).
Si tratta di una procedura in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede all'Ente locale competente di decidere. In caso di inerzia la Presidenza del Consiglio nomina un Commissario che agisce al posto dell'Organo territoriale.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Sicilia 6 marzo 2025, n. 507
Rifiuti - Procedimento di autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti di cui all'articolo 208, Dlgs 152/2006 - Conclusione del procedimento - Decorso dei termini previsti - Inerzia dell'Amministrazione competente - Possibilità per l'impresa di attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi all'interno dell'Amministrazione regionale procedente come previsto dall'articolo 2 della legge 241/1990 - Esclusione - Obbligo di attivazione del potere sostitutivo statale tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 112/1998 - Sussistenza
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59