Fotovoltaico nei centri storici: il Consiglio di Stato boccia la Soprintendenza
L'obiettivo di interesse nazionale di incrementare la produzione di energia rinnovabile non consente più l'applicazione delle categorie estetiche tradizionali ai pannelli fotovoltaici.
Così ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2808/2025 annullando il diniego dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti di un edifico in un centro storico.
I proprietari dell'immobile hanno presentato un'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (ex articoli 146 del Dlgs n. 42/2004 e 11 del Dpr 31/2017), adeguandola alle modifiche richieste dalla Commissione paesaggistica comunale, tra cui l'integrazione dell'impianto nel manto di copertura delle falde di tetto, la colorazione rosso mattone e una nuova disposizione geometrica regolare.
Ciononostante il Comune ha negato l'intervento richiamando il parere della Soprintendenza che non teneva conto della soluzione progettuale differente, essendosi espressa sull'istanza precedentemente presentata dai proponenti.
Il diniego dell'autorizzazione è per i giudici illegittimo sia per vizio istruttorio che per carenza di motivazione. Non solo non sono stati acquisiti gli elementi sottesi al procedimento (modifiche del progetto) ma non si dà seguito al contemperamento dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l'interesse pubblico volto all'incremento della produzione di energia da fonti alternative.
Nell’ottica di perseguire un punto di equilibrio tra le diverse esigenze, alla luce dei nuovi obiettivi esigenze energetici, non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali che porterebbero a qualificare queste strutture come elementi di intrusione. Piuttosto, suggeriscono i giudici, l'attenzione deve essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.
Inoltre il Consiglio di Stato ricorda che l'installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nella "aree non idonee" individuate dalla Regione.
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Sentenza Consiglio di Stato 2 aprile 2025, n. 2808
Energia - Energie rinnovabili - Autorizzazione paesaggistica semplificata ex articoli 146 del Dlgs n. 42/2004 e 11 del Dpr 31/2017 - Installazione impianto fotovoltaico su tetto in un centro storico - Adeguamento alle modifiche richieste dalla Commissione paesaggio comunale
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Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - Attuazione articolo 12, Dl 83/2014