Magazzini & tassa rifiuti, Cassazione fa il punto
Non basta, secondo la Corte di Cassazione, denominare un'area dell'azienda "magazzino" per escluderla dai tributi sui rifiuti urbani, ma è necessario che il luogo rispetti i criteri definiti dalla legislazione in materia.
È la Sezione tributaria della Suprema Corte con l'ordinanza 1 maggio 2025 n. 11476 ad avere messo i "paletti" sulla esclusione dalla tassa rifiuti per i magazzini delle imprese. I luoghi di stoccaggio dei prodotti finiti, delle materie prime e dei semilavorati sono potenzialmente idonei a produrre rifiuti speciali in quanto "collegati" all'attività produttiva (come indicato dall'articolo 184 del Dlgs 152/2006). E quindi sono escludibili dalla tassazione sui rifiuti urbani. Tuttavia il tributo sui magazzini non si paga solo se si osservano le precise indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 (che ha istituito la nuova tassa rifiuti, la Tari).
Secondo tale dettato normativo, afferma la Corte di Cassazione, in primo luogo il magazzino deve essere "funzionale", cioè al servizio dello stabilimento. Deve poi essere connesso esclusivamente all'attività produttiva, cioè non destinato anche ad altro. Infine l'area deve produrre rifiuti speciali in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani. I Giudici ricordano poi che spetta al contribuente fornire la prova del rispetto di tali principi quando chiede l'agevolazione al Comune, e di avere provveduto alla gestione dei rifiuti lì prodotti per proprio conto. Il beneficio riguarda solo la parte variabile della tassa rifiuti, la parte fissa – chiosa la Cassazione – è sempre dovuta dall'impresa.
Documenti di riferimento
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Ordinanza Corte di Cassazione 1 maggio 2025, n. 11476
Rifiuti - Tassazione sui rifiuti (Tari) - Applicazione del tributo - Esclusione per i locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 1, comma 649, legge 147/2013 - Condizioni per l'applicazione dell'esonero dal pagamento della tassa - Magazzini di stoccaggio di materie prime, merci e prodotti finiti - Essere al servizio dello stabilimento, connessi all'attività produttiva in via esclusiva, cioè non adibiti ad altro e consistere in un'area ove si producono rifiuti speciali in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili - Obbligatorietà - Sussistenza
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Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Legge di stabilità 2014 - Stralcio - Misure in materia di bonifiche, tassa sui rifiuti (Tari), servizi locali, energia, efficienza energetica in edilizia e appalti
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