Il Tar Lazio annulla parzialmente il decreto sulle aree idonee
Milano, 13 maggio 2025 - 01:00

Il Tar Lazio annulla parzialmente il decreto sulle aree idonee

Il Mase dovrà rieditare criteri e principi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alle fonti di energia rinnovabile.

Con la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025 il Tar Lazio annulla parzialmente il decreto 21 giugno 2024 e obbliga il Mase a rieditare i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

I giudici, annullando i commi 2 e 3 dell'articolo 7 del Dm 21 giugno 2024, stabiliscono che il Ministero dovrà aggiungere al testo del decreto, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, una disposizione di salvaguardia dei procedimenti di autorizzazione in corso di svolgimento all'atto della pubblicazione delle leggi regionali. Il decreto aree idonee si è limitato ad attribuire alle Regioni la mera possibilità di fare salve le aree idonee individuate a norma dell'articolo 20, comma 8 del Dlgs 199/2021, ma l'assenza di una normativa transitoria si pone in contrasto con la tutela dell'affidamento e con il principio della certezza del diritto, condizionando negativamente gli investimenti delle società che hanno proposto gli impianti.

Altresì, nel decreto sulle aree idonee, come precisa la sentenza, mancano i criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, che guidino il legislatore regionale nell'individuazione delle aree idonee e non idonee.

Il Tar ha anche precisato che il Dm attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare le aree idonee e non idonee con fasce di rispetto ritenute più ampie e generalizzate in relazione a quelle previste dal Dlgs 199/2021. Come si legge nella sentenza, non trova alcuna giustificazione l'individuazione da parte delle Regioni di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 chilometri.

Il legislatore statale ha già predisposto le misure di tutela dei beni culturali e paesaggistici e la protezione di questi beni è stata intanto rafforzata, per ciascuna tipologia di impianto Fer, anche dal Dlgs 190/2024. Per il Tar Lazio i limiti introdotti dall'articolo 7 non solo riducono le aree destinate alle Fer, ma si pongono al di fuori di un'attività amministrativa che valuti il bilanciamento degli interessi coinvolti nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi.

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    Definizione dei criteri per individuare le aree idonee e non idonee agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 53/2021 - Dm 21 giugno 2024 recante i criteri per individuare da parte delle Regioni delle superfici idonee e non idonee agli impianti - Previsione di misure di salvaguardia dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili avviati alla data di entrata in vigore del Dm 21 giugno 2024 e coerenti con i criteri di localizzazione definiti ope legis dall'articolo 20, comma 8, del Dlgs 199/2021 obbligatorietà - Sussistenza -Dm 21 giugno 2024 - Previsione della mera possibilità per le Regioni, non dell'obbligo, di fare salve le aree idonee ope legis - Assenza di adeguate misure di salvaguardia dei progetti in corso - Violazione dei principi indicati dalla legge 53/2021 - Sussistenza - Illegittimità del Dm 21 giugno 2024 - Sussistenza - Assenza della individuazione di criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati ad aspetti inerenti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, idonei a guidare le Regioni per la individuazione delle aree idonee e non idonee - Sussistenza - Illegittimità dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Dm 21 giugno 2024 - Sussistenza