Fotovoltaico a terra su aree agricole: possibile revisione del divieto
La Corte Costituzionale si dovrà pronunciare sull'applicazione all'agrivoltaico del divieto – introdotto dal "Decreto agricoltura" - di realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.
Con la sentenza n. 9157 del 13 maggio il Tar Lazio sospende il giudizio per l'annullamento parziale del Dm 21 giugno 2024 — proposto da una società attiva nel campo delle energie rinnovabili — e rinvia alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità sul Dl 63/2024, cosiddetto “Decreto Agricoltura”.
L'articolo 1 del "Decreto aree idonee" inserisce, nell’elenco delle aree che dovranno essere individuate dalle Regioni, anche le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, ovvero "le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra" a norma dell’articolo 20, comma 1-bis del Dlgs 199/2021 (così come modificato dal “Decreto Agricoltura”).
Il Legislatore nazionale, con l'articolo 5 del Dl 63/2024, ha infatti introdotto il divieto di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole, trattandosi di tecnologia ritenuta non compatibile con l'uso del suolo in agricoltura. La disposizione normativa prevede alcune eccezioni, ma dal divieto non sono stati esclusi gli impianti agrivoltaici (tecnologia base e avanzata) che — come precisato nelle Linee Guida ministeriali del 2022 – a certe condizioni garantiscono l’integrazione fra attività agricola e produzione di energia, valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.
Per i giudici amministrativi non è possibile fornire un'interpretazione esaustiva dell’articolo 5 del “Decreto agricoltura”, così come non è possibile interpretare la disposizione nel senso che il divieto sugli impianti agrivoltaici opererebbe solo a seguito di una istruttoria rispetto alle Linee Guida. In questo caso infatti non si rispetterebbe la volontà del legislatore che, nel medesimo articolo 5, individua le eccezioni al divieto, riprodotte nel Dm sulle aree idonee, facendo riferimento al Dlgs 199/2021.
Si sospende dunque il giudizio sull'articolo 1, comma 2, lettera d) del Dm aree idonee in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità dell’articolo 5, commi 1 e 2 del Dl 63/2024, che — secondo i giudici — avrebbe introdotto un divieto sproporzionato e in contrasto con l'obiettivo Ue della massima diffusione degli impianti Fer.
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Sentenza Tar Lazio 13 maggio 2025, n. 9157
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