Fotovoltaico a terra nelle aree agricole: illegittimo il divieto comunale
I giudici amministrativi, nel ribadire che i Comuni non sono competenti a individuare le aree idonee alle Fer, hanno annullato il divieto generalizzato imposto dalle Nta agli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.
Con la sentenza n. 881/2025, il Tar Campania ha annullato l'articolo delle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano urbanistico comunale (Puc) che impone un divieto generalizzato alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.
I giudici, nel riaffermare il principio secondo cui non rientra nelle competenze dei Comuni la facoltà di stabilire limiti territoriali all'installazione degli impianti fotovoltaici, evidenziano il contrasto delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico comunale con la normativa nazionale.
È l'articolo 20 del Dlgs 199/2021 che — disciplinando l'individuazione delle aree idonee alle Fer – prevede al comma 1-bis, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole, nei casi in cui la superficie rientri nelle aree idonee ex lege, individuate ai sensi del comma 8, lettera c-ter del medesimo decreto.
Il caso in esame, trattandosi di impianto fotovoltaico a terra in area agricola, entro 300 metri dalla rete autostradale, è compreso nella fattispecie n. 3 del comma 8, lettera c-ter del Dlgs 199/2021.
Pertanto, la disposizione normativa locale che restringe l'ambito territoriale delle aree utilizzabili per gli impianti Fer, consentendo nelle aree agricole l’installazione degli impianti fotovoltaici solo sulle coperture degli edifici e sulle serre autorizzate, è illegittima e viene annullata.
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