End of waste e Reach, chiarimenti MinAmbiente
Milano, 4 giugno 2025 - 17:36

End of waste e Reach, chiarimenti MinAmbiente

Il produttore che immette il materiale Eow sul mercato ha l'onere di fornire tutte le informazioni che consentono alla P.a. di valutare se lo stesso debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità al regolamento "Reach".

Tale onere, precisa il MinAmbiente nella risposta ad interpello 20 maggio 2025 n. 95594, è previsto in particolare nell'ambito dell'iter istruttorio per l'autorizzazione Eow "caso per caso", ovvero avente ad oggetto rifiuti per i quali non sono stati definiti criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto a livello comunitario o nazionale

La rilevanza del rispetto del regolamento 1907/2006/Ce su registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (cd. "Reach") nell'ambito del processo autorizzativo Eow — si legge nell'atto - "è, tra l'altro, una condizione già rappresentata in alcuni decreti ministeriali" adottati ai sensi dell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 (ad esempio il Dm 78/2020 sulla gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso).

In generale, ricorda preliminarmente il Dicastero, è lo stesso regolamento 1907/2006/Ce ad escludere i rifiuti dal proprio campo di applicazione.  La normativa Eow, quindi, non impone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni "Reach" riguardanti il controllo dei rifiuti in ingresso.

Le informazioni relative alle sostanze chimiche reperite in ambito Reach, sottolinea infine la risposta, "sono in ogni caso di primaria importanza anche ai fini della classificazione dei rifiuti". A conferma di ciò, il Dicastero cita il richiamo contenuto nella Parte IV (rifiuti) del Dlgs 152/2006 ai metodi di prova per le sostanze chimiche adottati dall'Ue in attuazione del regolamento 1907/2006/Ce.

Documenti di riferimento