Depuratori acque, MinAmbiente su trattamento fanghi
I fanghi da depurazione delle acque considerati "materiali" e non "rifiuti", non vanno calcolati ai fini delle soglie massime degli scarti che può ricevere il depuratore ai sensi della disciplina della autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex Dlgs 152/2006.
Il Dicastero ambientale fa il punto sulla disciplina tra "acque" e "rifiuti" che riguarda la gestione dei fanghi dei depuratori, in esito ad un quesito posto da un Ente territoriale (risposta ad interpello 11 giugno 2025, n. 110619). Se in linea generale è vietato smaltire rifiuti in un impianto che tratta le acque, vi sono alcune deroghe puntualmente normate dall'articolo 110 del Dlgs 152/2006.
In particolare, ricorda il Ministero, in deroga alla disciplina, il titolare del depuratore può trattare come "materiali" e non come "rifiuti", i fanghi da trattamento delle acque che non hanno completato il ciclo di depurazione e arrivano da un altro depuratore non in grado di finalizzare le operazioni. Essi non saranno rifiuti finché non chiuderanno il trattamento di purificazione nell'impianto di arrivo (articolo 127, Dlgs 152/2006).
Se l'impianto opera con autorizzazione alla gestione rifiuti nonché autorizzazione allo scarico delle acque può accogliere i fanghi fruendo della citata deroga. Se questi sono "materiali" e non rifiuti – afferma il MinAmbiente — non vanno computati ai fini delle soglie Ipcc massime per gli impianti di recupero o smaltimento rifiuti non pericolosi (allegato VIII alla Parte II del Dlgs 152/2006). Se viceversa sono rifiuti, occorre sommarli insieme alle altre tipologie di residui accolti in impianto per la verifica dei limiti imposti dalle norme sull'autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Documenti di riferimento
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE III
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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Risposta ad interpello MinAmbiente 11 giugno 2025, n. 110619
Acque - Rifiuti - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue - Divieto di smaltimento di rifiuti in un impianto che tratta le acque reflue ai sensi dell'articolo 110 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Deroghe - Smaltimento di rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo, previa autorizzazione - Smaltire rifiuti di acque reflue provenienti dall'Ambito territoriale del gestore del depuratore - Sussistenza - Condizioni - Rispetto dei valori limite per lo scarico in fognatura - Sussistenza - Smaltimento rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dall'Ambito territoriale di appartenenza - Sussistenza Gestione rifiuti dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento acque domestiche - Sussistenza - Gestione come materiali e non quali rifiuti dei fanghi da depurazione che non hanno completato il processo depurativo provenienti da altri depuratori ai sensi dell'articolo 127 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Impianto operante con autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex Dlgs 152/2006, Parte IV e autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi dell'articolo 124 del Dlgs 152/2006 - Rispetto dei valori limite Ippc di cui all'allegato VIII, alla Parte II del Dlgs 152/2006, punto 5.3, lettere a) e b) - Calcolo cumulativo dei fanghi che non hanno completato il trattamento depurativo insieme alle altre tipologie di rifiuti - Esclusione - Cumulo dei fanghi che hanno completato il trattamento depurativo e vanno considerati come rifiuti - Obbligatorietà - Sussistenza (Risposta ad interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del Dlgs 152/2006)