Fotovoltaico in area industriale: illegittimo il diniego della Pas
Confermata l'illegittimità della delibera comunale che aveva disciplinato le aree idonee alle Fer escludendo le zone industriali.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5152/2015, ha confermato il giudizio del Tar sulla delibera comunale ritenuta illegittima perché ha individuato le aree idonee alle Fer escludendo le zone industriali.
Sulla base della stessa delibera, il Comune aveva negato la Procedura abilitativa semplificata (Pas) richiesta per la costruzione di un impianto fotovoltaico ricadente in zona D3, posizionata a meno di 300 metri dall’autostrada. I giudici, accogliendo i ricorsi di più operatori, hanno per conseguenza annullato, con più sentenze, i diversi provvedimenti di diniego della Pas che facevano riferimento alla medesima delibera.
Secondo la normativa statale applicabile al caso in esame (articoli 20 e 22-bis del Dlgs 199/2021), in assenza di vincoli, sono aree idonee alle Fer le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Pertanto la delibera su cui si fonda il provvedimento di diniego della Pas è in contrasto con la norma statale vigente al momento della sua adozione.
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Energia – Energie rinnovabili – Installazione di un impianto fotovoltaico a terra – Procedura abilitativa semplificata (Pas) di cui all'articolo 6 del Dlgs 28/2011 (N.d.R.: ora articolo 8 del Dlgs 190/2024) – Aree idonee alla installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili ai sensi degli articoli 20 e 22-bis del Dlgs 199/2021 – Zona industriale a meno di 300 metri dalle autostrade – Sussistenza – Deliberazione comunale che classifica come aree non idonee le zone industriali a meno di 300 metri dalle autostrade – Illegittimità – Sussistenza – Provvedimento di diniego di Pas fondato sulla deliberazione comunale – Illegittimità - Sussistenza