Aee, quote di mercato basate su classi omogenee
Le quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) si calcolano per raggruppamento. Se un produttore immette sul mercato prodotti rientranti in tutti e 5 i raggruppamenti, vengono calcolate 5 quote.
A stabilirlo è il Comitato di vigilanza Raee-Rpa con una delibera del 16 giugno 2025.
Il provvedimento, in attuazione del Dlgs 49/2014 che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), approva la metodologia di calcolo delle quote di mercato dei produttori di Aee. Tale calcolo ha effetti sulla ripartizione non solo degli obblighi di raccolta e gestione dei Raee, ma anche degli oneri relativi alle attività di monitoraggio, che i produttori sopportano in proporzione alle rispettive quote di mercato.
I raggruppamenti Raee individuati dal Dm 185/2017 (come modificato dal Dm 40/2023) sono i seguenti: 1) apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi; 2) altri grandi bianchi; 3) Tv e monitor; 4) It e consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), Ped e altro; 4-sezione a) pannelli fotovoltaici; 5) sorgenti luminose.
Documenti di riferimento
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Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue
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Batterie/Pile/Accumulatori - Apparecchiature elettriche ed elettroniche
La normativa ambientale disciplina le varie fasi del ciclo di vita dei beni destinati ad immagazzinare e restituire energia. Le regole riguardano progettazione e fabbricazione a ridotto impatto ambientale di batterie, pile ed accumulatori, nonché la loro gestione come rifiuti una volta a fine vita. Analoghe norme sono previste per apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. “Aee”) e relativi rifiuti (cd. “Raee”). Nell'area, il monitoraggio dell'evoluzione legislativa di interesse e la segnalazione delle novità.
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Delibera Comitato di vigilanza Raee-Rpa 16 giugno 2025
Raee - Metodologia di calcolo delle quote di mercato dei produttori di Aee – Approvazione – Articolo 35, comma 2, Dlgs 49/2014
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