Locali sotterranei, nuovi chiarimenti Inl per antinfortunistica
Milano, 14 luglio 2025 - 12:13

Locali sotterranei, nuovi chiarimenti Inl per antinfortunistica

Ulteriori indicazioni dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) per l'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro nei locali chiusi sotterranei e semisotterranei.

La prima delucidazione contenuta nella nota Inl 8 luglio 2025, n. 5945 riguarda la distinzione tra piani "interrati" e "seminterrati": in assenza di definizioni uniformi a livello nazionale, l'Ispettorato raccomanda di fare riferimento al regolamento edilizio comunale di appartenenza.

Il documento reca poi istruzioni per la verifica della completezza formale delle comunicazioni presentate e per le attività di vigilanza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Sottolinea l'esenzione dall'obbligo di comunicazione per i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, ecc.) e per tutti i locali a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore l'anno). Approva la nuova versione del modello di comunicazione che deve essere utilizzata dai datori di lavoro.

Il chiarimento riguarda l'applicazione delle modifiche recentemente apportate dalla legge 203/2024 all'articolo 65 del "T.u. Sicurezza" (Dlgs 81/2008). Dal 12 gennaio 2025, per il lavoro – in deroga al divieto generale – nei locali sotterranei e semisotterranei, non è più richiesto il preventivo consenso dell'organo di vigilanza. L'utilizzo degli stessi è infatti consentito decorsi trenta giorni dalla trasmissione di una apposita comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) riguardante l'assenza di emissioni nocive e il rispetto dei requisiti di sicurezza. L'Inl si era già espresso sulle modalità di effettuazione della comunicazione con una prima nota diramata il 29 gennaio 2025 (n. 811).

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