Rifiuti pescati, regole per bilancio Comuni
La componente della tassa/tariffa per il servizio rifiuti che copre la gestione degli scarti pescati in mare, ed è incassata dal Comune che la riversa allo Stato, va inserita nel bilancio dell'Ente locale come entrata.
La deliberazione della Corte dei Conti 10 luglio 2025, n. 13/2025 si occupa di quella parte della bolletta che cittadini e imprese pagano per il servizio rifiuti diretta a coprire i costi per i "rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti". Questa somma (0,10 euro) è evidenziata a parte e viene riscossa dal Comune che poi deve versarla allo Stato (alla Cassa per i servizi energetici e ambientali). I soldi finiscono in apposito Fondo che finanzia le richieste di rimborso fatte dagli Enti locali in relazione agli oneri della raccolta dei rifiuti pescati nei fiumi, mari, laghi.
La Corte dei Conti ricorda che i rifiuti pescati nelle acque sono stati assimilati agli urbani dalla legge 60/2022 ("Salvamare"). La loro raccolta è, quindi, "coperta" dalla tassa/tariffa. La citata legge 60/2022 ha però previsto una entrata ulteriore, poi definita dall'Autorità di regolazione per energia, servizi e ambiente (Arera). Si chiama "componente perequativa" e non finanzia direttamente i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti (compresi quelli pescati). Essa ha lo scopo di "rimborsare" i Comuni per gli oneri sopportati per gestire i rifiuti raccolti in acqua. Tutti i Comuni versano ma non tutti saranno rimborsati, poiché dipende dai costi effettivamente sostenuti.
La Corte dei Conti afferma che l'entrata derivante dalla componente perequativa non può essere considerata una somma riscossa per conto terzi, quindi "neutra" per il bilancio comunale, perché il Comune non è né beneficiario né debitore della somma. In realtà, affermano i Giudici, essa entra a pieno titolo nel conto economico dell'Ente (come entrata di parte corrente) in forza di un obbligo legale verso terzi (la Cassa statale per i servizi energetici e ambientali) per una prestazione relativa a una funzione fondamentale del Comune, il servizio rifiuti. Successivamente in bilancio andrà rappresentato l'eventuale rimborso, che avverrà in seguito.
Sulle componenti perequative della tassa/tariffa rifiuti si veda
"Il Bonus sociale rifiuti parte nel 2025 con molte difficoltà" di Francesco Petrucci pubblicato sul numero di Luglio 2025 (340/2025) della rivista "Rifiuti — Bollettino di informazione normativa" |
Documenti di riferimento
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Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Legge di stabilità 2014 - Stralcio - Misure in materia di bonifiche, tassa sui rifiuti (Tari), servizi locali, energia, efficienza energetica in edilizia e appalti
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Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (cd. legge "SalvaMare")
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Delibera Arera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif
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Deliberazione Corte dei Conti 10 luglio 2025, n. 13
Trattamento contabile delle componenti perequative Tari da riversare a Cassa servizi energetici e ambientale per la gestione dei rifiuti raccolti in mare