Impianti Fer, erogazione da imprese a Comuni vanno sempre giustificate
È nulla la clausola con cui il Comune si impegna a non ostacolare la procedura di attivazione e funzionamento dell’impianto in cambio di una somma di denaro.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6161/2025 decidendo in merito alla clausola della convenzione stipulata tra il Comune e il titolare di un impianto eolico.
Con la stipula della convenzione, a fronte dell'insediamento dell'impianto eolico sul proprio territorio, il Comune ha preteso il versamento di un canone annuo impegnandosi a non compiere attività di intralcio rispetto all’esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, gestione, manutenzione e funzionamento dell’impianto.
Ma l'obbligo assunto dal Comune di non ostacolare l'attività dell'impianto non può considerarsi una giustificazione adeguata (a norma del Codice civile) al versamento delle somme pretese. La clausola è pertanto illegittima.
Con il Dm 10 settembre 2010, successivo alla stipula della convenzione in esame, il legislatore ha espressamente previsto il divieto di pattuire misure compensative a carattere meramente patrimoniale, come quelle della clausola dichiarata illegittima.
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