Detrazioni casa e successione ereditaria: ecco le regole da seguire
Milano, 6 ottobre 2025 - 12:39

Detrazioni casa e successione ereditaria: ecco le regole da seguire

L’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni dubbi frequenti relativi alle regole da seguire in caso di successione ereditaria di un immobile oggetto di lavori agevolati.

Con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 16-bis del Tuir che disciplina l’applicazione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ai sensi della disciplina vigente, nel momento in cui cambia la titolarità dell’immobile, le quote di detrazione non fruite dal titolare originario dell’agevolazione vengono trasferite al nuovo proprietario, che potrà beneficiarne per i successivi periodi d’imposta. Se però il trasferimento avviene per decesso del contribuente (con diritto di detrazione), lo sconto Irpef passa per intero esclusivamente all’erede che acquisisce la detenzione materiale e diretta del bene.

Ma quale comportamento si deve adottare qualora l’erede non detenga materialmente e direttamente l’immobile al momento dell’apertura della successione?

Nel principio di diritto l’Agenzia sottolinea che, se è vero che l'erede non può utilizzare le rate residue per le annualità in cui ad esempio l’immobile è locato o concesso in comodato anche se soltanto per una parte dell’anno (circolare n. 17/2023), d’altra parte tuttavia la norma non prevede che per usufruire della detrazione “ereditata” la detenzione dell’abitazione debba sussistere necessariamente nell’anno stesso di apertura della successione. Quel che conta è che la condizione di detenzione materiale e diretta del bene esista per tutto il periodo d’imposta in cui l’erede beneficerà delle quote residue.

In conclusione l’Agenzia ritiene che.

• se nell’anno di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (ad esempio perché questo è locato o dato in comodato a terzi), non sarà possibile usufruire per quell’anno della relativa quota di detrazione;

• tuttavia, se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile (perché ad esempio termina il contratto di comodato o di locazione), gli stessi potranno beneficiare delle eventuali quote annuali residue.

Particolarmente significativa, infine, la precisazione secondo cui queste regole si applicano non soltanto alle detrazioni per i lavori di ristrutturazione, ma anche per le quote non usufruite mortis causa di altre detrazioni fiscali come il bonus verde, l’ecobonus e il superbonus.

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