Certificati bianchi: illegittimo escludere alcune tipologie di impianti Fer
È stata annullata dal Tar la disposizione normativa che limita l'accesso ai certificati bianchi per gli impianti di teleriscaldamento, escludendo alcune fonti rinnovabili.
Il Tar Lazio con la sentenza n. 17188/2025 ha annullato il decreto direttoriale Mite 13321/2022 (Guida operativa Certificati bianchi) nella parte in cui limita l’accesso ai certificati bianchi per alcune tipologie di impianti che producono energia rinnovabile.
L'annullamento riguarda la scheda n. 8 allegata al decreto, che considera non incentivabili i risparmi di energia primaria derivanti dall'utilizzo di calore proveniente da impianti di cogenerazione e/o impianti a fonte rinnovabile diversi dalle pompe di calore e dal solare termico.
L'esclusione dall'accesso ai certificati bianchi per alcune tipologie di impianti, come precisano i giudici amministrativi, non è prevista dalla norma. Inoltre, si legge nella sentenza, un decreto direttoriale non può dettare norme in materia di politica energetica (e dunque in materia di definizione di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficiente), né può escludere dagli incentivi in esame le reti già riconosciute come efficienti dal legislatore nazionale e comunitario.
La scheda n. 8 del decreto si pone in contrasto con la nozione di teleriscaldamento efficiente, così come previsto dalla fonte comunitaria e statale di livello primario, oltre che con le stesse finalità del Pniec.
Pagine correlate
-
Disciplina per il rilascio dei certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) che certificano il risparmio energetico conseguito dalle imprese nel periodo 2025-2030
-
Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/Ce
-
Decreto direttoriale Mite 3 maggio 2022
Approvazione guida operativa Certificati bianchi e aggiornamento tabella tipologie interventi ammissibili - Modifiche al Dm 11 gennaio 2017
-
Sentenza Tar Lazio 7 ottobre 2025, n. 17188
Non è legittimo il decreto direttoriale 3 maggio 2022 nella parte in cui limita l'accesso ai certificati bianchi per gli impianti di teleriscaldamento, escludendo il calore prodotto da cogenerazione o da fonti rinnovabili diverse dal solare termico e dalle pompe di calore, in assenza di una base normativa che lo consenta.