Immobile donato e superbonus: la plusvalenza derivante dalla vendita è tassata
Se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus, prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro conclusione, la plusvalenza generata dalla vendita è soggetta a tassazione.
Questo è quanto precisa l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 62 del 30 ottobre 2025, in risposta al caso specifico di un contribuente che aveva ricevuto l’immobile in donazione da un genitore nel 2012. L’immobile era stato oggetto di interventi agevolati con Superbonus (conclusi nel dicembre 2024) e non era mai stato utilizzato come abitazione principale. Essendo ora intenzionato a venderlo nel 2025, il contribuente chiede se la plusvalenza sia imponibile.
L’Agenzia delle entrate ricorda che la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha ampliato il perimetro delle plusvalenze immobiliari imponibili. In particolare, tale norma ha inserito il nuovo comma b-bis) all’articolo 67 del Tuir, che considera redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, se la vendita avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.
La norma però prevede due eccezioni: la prima riguarda gli immobili acquisiti per successione, la seconda quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso. Se non si rientra in queste casistiche, la plusvalenza è tassabile.
Nel caso preso in esame, l’immobile è stato ricevuto in donazione (quindi non per successione) e non è stato utilizzato come abitazione principale. Inoltre, gli interventi agevolati con Superbonus si sono conclusi nel 2024, ovvero meno di dieci anni prima della cessione prevista per il 2025. Tutti gli elementi portano a ritenere che la plusvalenza sia imponibile.
Infine, oltre a ricordare che le modalità di determinazione dell’importo della plusvalenza sono contenute all’articolo 68 del Tuir, l’Agenzia richiama anche la circolare 13/2024 in cui veniva chiarito che la tassazione si applica solo alla prima cessione dell’immobile oggetto di Superbonus, indipendentemente da chi abbia eseguito i lavori, dalla percentuale di detrazione spettante o dalla modalità di fruizione dell’incentivo.
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Risoluzione Agenzia delle entrate 30 ottobre 2025, n. 62
Tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile ricevuto in donazione e oggetto di interventi edilizi rientranti nel "Superbonus"