Servitù di elettrodotto: le indennità rientrano tra i redditi diversi
L’indennità di servitù, corrisposta nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità (come ad esempio un impianto Fer), va tassata come reddito diverso.
Questo è quanto ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 289 del 7 novembre 2025, in merito al caso di un contribuente il quale riteneva che l’indennità ricevuta non dovesse essere tassata come reddito diverso, poiché a suo avviso sarebbe regolata da norme speciali che ne escluderebbero l’imponibilità.
Egli inoltre sosteneva che, essendo la servitù imposta coattivamente per esigenze pubbliche, e non volontariamente dai proprietari, fosse venuto a mancare il requisito previsto dalla legge di bilancio 2024 che — andando a modificare l'articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir — prevede l'applicazione della norma ai diritti reali di godimento costituiti "ad opera del proprietario".
L'Agenzia delle entrate non condivide questa interpretazione fatta dal contribuente e ricostruisce l'iter normativo che ha portato — con la legge di bilancio 2024 — ad ampliare la portata della lettera h) del Tuir, includendovi esplicitamente anche i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, come il diritto di superficie o la servitù.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024, le somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, che in passato potevano rientrare tra le plusvalenze (lettera b), sono ora tassate come redditi diversi (lettera h). Sono quindi da ritenersi conseguentemente superati anche i chiarimenti contenuti nella circolare n. 194/1998, che escludeva dalla tassazione le indennità di servitù.
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Risposta ad interpello Agenzia delle entrate 7 novembre 2025, n. 289
Chiarimenti sulla tipologia di reddito derivante dall'indennità di servitù percepita a seguito di una procedura di espropriazione per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità