Aree idonee alle Fer: l'assenza di vincoli culturali e paesaggistici amplia l'elenco
L'assenza dei vincoli culturali-paesaggistici e la distanza dai beni vincolati, sono tra i requisiti autonomi individuati dalla norma nazionale per qualificare le aree idonee alle Fer.
I giudici nella sentenza del Tar Lombardia, n. 950/2025, dopo aver precisato che in sede di pianificazione comunale non si possono introdurre divieti generali e astratti alla realizzazione di impianti Fer in determinate tipologie di aree (idonee o non idonee), si sono soffermati sull'interpretazione dei requisiti previsti dalla legge per l'idoneità.
Secondo il Collegio, i requisiti indicati dalla lettera c-quater) del comma 8 dell’articolo 20 del Dlgs 199/2021 non sono da intendere come requisiti ulteriori che devono sussistere in tutte le altre ipotesi di idoneità delle aree alle Fer previste dalle lettere precedenti.
L'assenza di vincoli culturali o paesaggistici e la distanza dai beni vincolati (di cui alla lettera c-quater), non sono da considerare in aggiunta agli altri requisiti specifici per le aree idonee, ma come ipotesi distinte e autonome: una fattispecie che amplia l'elenco delle aree idonee e risponde all'esigenza di favorire la realizzazione degli impianti Fer.
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I requisiti che individuano le aree idonee agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dalla normativa nazionale sono ampi e ricomprendono anche l'assenza di vincoli culturali-paesaggistici e la distanza dai beni vincolati come ipotesi autonome e distinte dagli altri criteri
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