Fotovoltaico: novità sulla tassazione del reddito agrario
L'energia prodotta e ceduta dagli imprenditori agricoli, a certe condizioni, sarà tassata come reddito agrario anche per gli impianti installati dopo il 31 dicembre 2025.
Con la legge n. 199/2025, sono state introdotte alcune novità in materia di energia rinnovabile. Tra queste segnaliamo la disposizione che estende, a certe condizioni, di tassare come reddito agrario, e non come reddito d’impresa, l’energia elettrica prodotta e ceduta dagli imprenditori agricoli, anche se generata da impianti fotovoltaici installati dopo il 31 dicembre 2025.
La normativa di riferimento è la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che prevede la tassazione come reddito agrario per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica, mediante impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola, fino al limite di 260.000 kWh annui.
Con il cd. "Decreto Agricoltura" questa disposizione era applicabile agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, ma con la legge finanziaria del 2026, entrata in vigore il 1° gennaio, è estesa anche agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. Il reddito eccedente quello agrario verra tassato come reddito d'impresa con regime ordinario, non più applicando il criterio forfettario.
Riferimenti
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Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale - Stralcio - Misure in materia di impianti fotovoltaici a terra, contrasto alla crisi idrica, Seveso III, politiche del mare (cd. "Decreto Agricoltura")
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Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2006 - Stralcio
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Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Legge di bilancio 2026 - Stralcio
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