Tremonti Ambiente e Conto energia: le nuove istruzioni del Gse
Il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato le modalità per attuare l’articolo 43 della legge 182/2025, grazie al quale si offre la possibilità di continuare a fruire delle tariffe incentivanti del Conto energia a quelle imprese che non avevano provveduto a rinunciare al beneficio fiscale entro il 18 dicembre 2025.
Ricordiamo che con la legge 182/2025 il legislatore era intervenuto sul tema del cumulo tra la detassazione per investimenti ambientali (Tremonti Ambiente) e le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia, offrendo una seconda possibilità alle imprese che in passato avevano cumulato i due benefici e che non avevano utilizzato la procedura di rinuncia prevista dal decreto-legge 124/2019 entro i termini fissati.
Presentando istanza al Gse (entro il termine massimo del 9 marzo 2026), secondo le modalità operative appena pubblicate, il soggetto responsabile accetta una compensazione dell'importo corrispondente al beneficio fiscale fruito – asseverato da un professionista abilitato — e una decurtazione del 5% dell’incentivo spettante per tutta la durata della convenzione in Conto energia.
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 182/2025, la presentazione della domanda al Gse ha come effetto anche la sospensione dei procedimenti giudiziari pendenti, mentre l’estinzione del contenzioso avviene solo dopo il completo recupero delle somme dovute e l’accettazione della riduzione tariffaria.
Riferimenti
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Semplificazione procedimenti in materia di attività economiche - Acque, Energia, Fanghi di depurazione, Edilizia, Procedimento amministrativo, Responsabilità estesa del produttore (Epr), Valutazione di impatto ambientale (Via) - Stralcio
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il comunicato del Gse
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Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - Stralcio - Proroga Tari - Modifica Tefa - Contrasto alle frodi in materia di accisa - Conto energia - Piattaforme marine - Responsabilità 231 - Investimenti per l'inquinamento ambientale - Autotrasporto