Consiglio di Stato su fotovoltaico a terra: prevale ampliamento delle aree idonee
Nell'ambito del regime transitorio, è idonea al fotovoltaico a terra un'area che rispetti i requisiti previsti dal legislatore in via alternativa, tra fattispecie tipizzate e fattispecie autonoma.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 10383/2025 decidendo in merito al diniego dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza fino a 10 MW, in area agricola.
Il Comune ha respinto l'istanza di Pas per il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c-quater del comma 8 dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021, ritenendo insufficiente la confomità dell'area alla sola lettera c-ter.
I giudici amministrativi hanno precisato che, nel regime transitorio, l'idoneità delle aree per impianti a fonti rinnovabili deve essere valutata sulla base di requisiti alternativi, riferibili a fattispecie tipizzate o a una fattispecie autonoma. Pertanto, è sufficiente il rispetto di una sola delle due disposizioni, senza necessità di cumularne le condizioni.
Il legislatore, modificando l'articolo 20 del Dlgs 190/2021, ha infatti voluto estendere, si legge nella sentenza, le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo ai terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (di cui alla lettera c-ter ma anche alle precedenti) anche le superfici non ancora modificate da attività antropiche (lettera c-quater).
Riferimenti
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Sentenza Consiglio di Stato 30 dicembre 2025, n. 10383
I requisiti per l'individuazione delle aree idonee agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono alternativi e autonomi, senza necessità di cumulo di un requisito con un altro
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Promozione dell'energia da fonti rinnovabili - Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue