Extraprofitti e rinnovabili: la decisione della Corte di Giustizia Ue
È stata finalmente pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che era attesa da ormai due anni e mezzo, sul tema "extra profitti" degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il procedimento da cui trae origine la presente pronuncia (Sentenza Corte di Giustizia Ue 22 gennaio 2026, causa C-423/23) è pendente dinanzi al Tar Lombardia. Inoltre, il Consiglio di Stato, con quattro distinte ordinanze adottate lo scorso anno, ha sottoposto alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, la medesima questione. Di conseguenza, i molteplici giudizi pendenti dinanzi al Tar Lombardia e al Consiglio di Stato sono stati sospesi – di fatto o formalmente, in ragione dei rinvii pregiudiziali – in attesa della decisione della Corte di Giustizia. Quest'ultima, come spesso accade nelle sue pronunce, si è defilata, rimettendo sostanzialmente al giudice nazionale la definizione della questione.
Alcune affermazioni contenute nella sentenza non vengono qui commentate analiticamente, ma appaiono gravi già a una prima lettura. Emblematica, in tal senso, è quella che afferma che il meccanismo fisserebbe effettivamente un tetto di livello sufficiente "a meno di voler pensare che sia stato istituito un meccanismo privo di logica economica" (punto 67). È infatti noto come tale meccanismo, al pari di altri interventi analoghi adottati in precedenza (si pensi allo spalma incentivi), sia stato introdotto per fini diversi da quelli propagandati e non abbia raggiunto lo scopo dichiarato di contenere l'impatto economico degli incentivi agli impianti a fonti rinnovabili nella bolletta elettrica. La sentenza stabilisce cinque criteri (individuati ai paragrafi da 62 a 68 e collettivamente indicati come "l'insieme delle circostanze pertinenti") a cui attenersi per accertare che la disciplina interna "extraprofitti" non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Le "circostanze pertinenti" (o, che dir si voglia, i criteri) non sono sempre così chiare e si auspica siano declinate per essere concretamente applicabili. Si consideri, per esempio, quanto indicato al paragrafo 66 (terzo criterio): "la struttura dei costi degli impianti coinvolti nonché il costo attualizzato dell'energia per la tecnologia di cui trattasi".
Che cosa succede ora?
Il Tar Lombardia, in qualità di giudice del rinvio che ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale e che è ora chiamato a definire il giudizio amministrativo, potrà ritenere di disporre già degli elementi necessari per individuare le "circostanze pertinenti" e decidere il ricorso (o, più propriamente, i ricorsi), ovvero potrà ritenere che tali circostanze debbano essere puntualmente dimostrate dai singoli ricorrenti, con riferimento a ciascun impianto. In alternativa, lo Stato potrà decidere di indicare direttamente (auspicabilmente dettagliandole) quali siano tali "circostanze pertinenti" oppure emanare un provvedimento specifico che risolva la questione per tutti i ricorrenti o addirittura per tutti gli impianti colpiti dal meccanismo, anche per quelli che non abbiano presentato ricorso.
Pare più remota, ma va comunque considerata per completezza, la possibilità di un intervento immediato del Consiglio di Stato. Difficile che avvenga, per il rischio di pronunce confliggenti con quelle che il Tar Lombardia si appresta a emanare. Auspicabile in ogni caso (e probabilissima) una riunione di coordinamento fra Arera, Gse e Ministeri. Sarebbe molto interessante assistervi.
Riferimenti
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 22 gennaio 2026, causa C-423/23
Le disposizioni del Regolamento 2022/1854/Ue non ostano alla norma nazionale che ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia, purchè una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili