Illegittimo il diniego della Pas per un impianto agrivoltaico avanzato
È illegittimo il diniego della Procedura abilitativa semplificata (Pas) per la costruzione di un impianto agrivoltaico, essendo venuto meno il potere interdittivo dell'Amministrazione comunale.
Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza n. 59/2026 in merito al diniego della Procedura abilitativa semplificata richiesta per la costruzione di un impianto agrivoltaico avanzato.
La determina dirigenziale di diniego della Pas, che contesta il mancato rispetto dell'altezza minima dei moduli, è stata adottata quando ormai erano venute meno le condizioni per l’esercizio del potere di interdizione. L'Amministrazione non ha infatti notificato alla ricorrente alcun ordine di non effettuare il previsto intervento entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori.
Decorso tale termine, l'attività di realizzazione dell'impianto agrivoltaico deve considerarsi definitivamente assentita, per intervenuta decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio di qualsiasi potere interdittivo.
Per i giudici amministrativi è illegittima anche la nota dirigenziale con cui l'Amministrazione ha tentato di esercitare i propri poteri di autotutela, senza procedere alla necessaria valutazione dell'interesse pubblico da tutelare e la comparazione con gli interessi imprenditoriali della ricorrente.
Riferimenti
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Sentenza Tar Puglia 14 gennaio 2026, n. 59
È illegittimo il provvedimento di diniego della Pas per un impianto agrivoltaico perché la determina dirigenziale, che contesta il mancato rispetto dell'altezza minima dei moduli, è stata adottata quando ormai era decorso il termine per l’esercizio del potere di interdizione
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili (cd. "Testo unico rinnovabili")