Sentenza Tar Emilia-Romagna 28 gennaio 2021, n. 70
Valutazione di impatto ambientale - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) - Articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi per la produzione di biometano e ammendante compostato misto/biostabilizzato - Diniego del rilascio del Paur - Ragioni - Impianto previsto in area boschiva - Articoli 3 e 4 Dlgs 34/2018 - Bene paesaggistico vincolato - Articolo 142, Dlgs 42/2004 - Diniego di compatibilità ambientale - Legittimità - Sussistenza
Legittimo il diniego di compatibilità ambientale per un impianto di recupero rifiuti per la produzione di biometano se è prevista la realizzazione in area boschiva.
I Giudici del Tar Emilia-Romagna con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 70 hanno confermato la legittimità del verbale della Conferenza di servizi che ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 si esprimeva negativamente sul rilascio della compatibilità ambientale e sul conseguente rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), per la realizzazione di un impianto integrato anaerobico/aerobico di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi per la produzione di biometano e ammendante compostato misto/ biostabilizzato.
Decisive le ragioni di tutela paesaggistica esposte dall'Agenzia di protezione dell'ambiente (Arpa) basate sui pareri della Soprintendenza che individuavano – in modo logico e ragionevole, quindi non sindacabile dal Giudice – la zona dove avrebbe dovuto sorgere l'impianto come "bosco" disciplinato dagli articoli 3 e 4 del Dlgs 34/2018 e quindi bene paesaggistico vincolato ex lege, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), Dlgs 42/2004. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata riformata dalla sentenza Consiglio di Stato 18 ottobre 2024, n, 8385.
Tar Emilia-Romagna
Sentenza 28 gennaio 2021, n. 70
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