Aree idonee e non idonee in Umbria
Quadro nazionale
Con il Dm 21 giugno 2024, in attuazione di quanto disposto dal Dlgs 199/2021, è stato ripartito tra le Regioni l’obiettivo nazionale al 2030 di 80 GW di potenza aggiuntiva da FER (rispetto al 31 dicembre 2020) e sono stati stabiliti principi e criteri per consentire alle Regioni l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il Dm 21 giugno 2024 ha fissato al 30 dicembre 2024 il termine entro cui ciascuna Regione avrebbe dovuto individuare con legge regionale le aree idonee.
La legge regionale deve disciplinare:
• le aree idonee, in cui sono ammessi gli impianti rinnovabili con procedure autorizzative accelerate;
• le aree non idonee, non compatibili con le installazioni;
• le aree ordinarie, in cui si applicano le normali procedure autorizzative;
• le aree in cui è vietata l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Alle Regioni è data la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee, differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto.
Fino all’emanazione della legge regionale, le eventuali norme regionali preesistenti in materia sono applicabili se non in contrasto con le norme del Dlgs 199/2021 (aree idonee ex lege) e con le indicazioni del Dm 10 settembre 2010.
Quando la Regione avrà approvato la legge, questa prevarrà su tutte le disposizioni regionali precedenti. Le delibere, se non abrogate dalla Regione, verranno disapplicate.
Aree idonee ex lege (Dlgs 199/2021)
Nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni, il Dm 21 giugno 2024 prevede la possibilità di fare salve le aree idonee ex lege già individuate dall’articolo 20 comma 8 del Dlgs 199/2021:
- i siti in cui sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%;
NB. Tale limite non si applica per gli impianti fotovoltaici in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), punto n. 1) del medesimo comma 8. Dobbiamo in questo caso notare un probabile errato rimando normativo: la lettera c-ter), n. 1), infatti, non indica un limite alla variazione dell’area occupata, bensì richiama “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”).
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC;
- esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli a tutela dei beni culturali (Parte II, Dlgs 42/2004), sono idonee le seguenti aree:
— le aree classificate agricole, i cui punti perimetrali distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (SIN), nonché le cave e le miniere;
— le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti perimetrali distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali o paesaggistici, incluse le zone gravate da usi civici, né che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004, o sottoposti a tutela in quanto immobili ed aree di notevole interesse pubblico. La fascia di rispetto è 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici rispetto a tali beni. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi sui soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.
Disposizioni regionali in materia di aree idonee
Al momento la Regione Umbria non ha ancora approvato la norma di individuazione delle aree idonee e non idonee, in attuazione del Dm 21 giugno 2024.
Fino all’emanazione della legge regionale, le norme regionali preesistenti in materia sono applicabili se non in contrasto con le norme del Dlgs 199/2021 (aree idonee ex lege) e con le indicazioni del Dm 10 settembre 2010.
Quando la Regione avrà approvato la legge, questa prevarrà su tutte le disposizioni regionali precedenti. Le delibere, se non abrogate dalla Regione, verranno disapplicate.
Attualmente in Umbria risultano vigenti le indicazioni contenute nel regolamento regionale 29 luglio 2011 n. 7, così come modificato nel corso degli anni, che in recepimento delle linee guida nazionali individua le aree idonee e non idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, fonte per fonte.
Oltre ai veri e propri divieti, le linee guida regionali indicano inoltre alcune tipologie di siti dove la localizzazione degli impianti è vista con maggiore o minore sfavore dalla Regione rispetto all'esito della valutazione paesaggistica e territoriale. Inoltre, la Regione detta per le diverse fonti precisi criteri da seguire in fase di progettazione.
Aree idonee (regolamento regionale 7/2011)
L'articolo 7-bis del regolamento regionale 7/2011 stabilisce che — nelle more dell'emanazione della legge regionale sulle aree idonee — sono considerate aree idonee:
- quelle di cui all'articolo 20, comma 8 del Dlgs 199/2021 (si veda il paragrafo più sopra in questa pagina);
- con riferimento agli impianti fotovoltaici: le coperture di fabbricati rurali, di edifici ad uso produttivo e di edifici residenziali al di fuori delle zone A di cui al Dm 1444/1968, escluse le coperture degli immobili tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004.
Aree non idonee al fotovoltaico a terra (regolamento regionale 7/2011)
Ai sensi del regolamento regionale 7/2011, allegato C, non sono idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo di potenza superiore a 20 kW le seguenti aree:
- aree boscate di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del Dlgs 42/2004;
Articolo 142, comma 1, lettera g): "1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (omissis) g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;"
- gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (articolo 18 del regolamento regionale 25 marzo 2010 n. 7) e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico;
- gli ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti come immobili di interesse storico, architettonico e culturale, nonché gli ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti beni culturali ai sensi del Dlgs 42/2004;
Nota bene: l'ambito di pertinenza è l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 metri dal perimetro dell'edificio stesso.
- aree interessate da singolarità geologiche;
- terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti Dop (ex Doc e Docg), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata;
- parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'articolo 12 della legge 394/1991 [trattasi di "Riserve integral" (zona A) nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e delle "Riserve generali orientate" (zona B) nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio. (Per i dettagli si rimanda alla Lr 3 marzo 1995, n. 9, articolo 12);
- aree della Rete Natura 2000;
Nota bene: nelle aree rete Natura 2000 è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici limitatamente a aree edificate o edificabili individuate come tali dai regolamenti urbanistici ed edilizi comunali e a condizione che non derivino compromissione degli elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità.
- beni paesaggistici così come definiti all'articolo 136 del Dlgs 42/2004, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente;
I beni paesaggistici definiti dall'articolo 136 del Dlgs 42/2004 sono:
— le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
— le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
— i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
— le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- zone di interesse archeologico riconosciute e perimetrate con provvedimento dell'Autorità competente;
- aree di particolare interesse agricolo (articolo 20, Lr 27/2000);
Nota bene: nelle aree di particolare interesse agricolo la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo è consentita:
— per soli fini di autoconsumo certificato, come desunto dalle fatture del gestore di rete elettrica,
— o nei casi in cui gli stessi impianti vengono realizzati in aree adiacenti a stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli,
— o nei casi in cui gli stessi impianti siano realizzati in aree adiacenti a zone produttive artigianali e industriali,
— o nei casi in cui gli stessi impianti vengono realizzati in aree adiacenti aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree e giacimenti di cava già individuati, ovvero nei casi in cui gli impianti siano realizzati in aree adiacenti alle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie.
In tutti i casi di cui sopra lo sviluppo planimetrico non potrà estendersi trasversalmente oltre m 100 dalla medesima area adiacente di riferimento. Nei casi inerenti adiacenze a zone con estensione areale, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico proposto non deve superare il 50% della superficie complessiva delle zone ed aree adiacenti a cui si fa riferimento.
Nel caso di aree adiacenti alle infrastrutture lineari, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 1 km l'uno dall'altro.
Sempre in queste aree di particolare interesse agricolo e fatte salve le preclusioni assolute viste sopra, le imprese agricole possono localizzare l'impianto in "pieno campo" di un solo impianto per un ingombro non superiore a 0,5 ettari e non superiore a 1 ettaro nel caso di aziende con disponibilità di terreni maggiore di 200 ettari.
- aree poste a distanza pari o inferiore a 200 metri dai centri storici o zone A individuate nel Piano regolatore del Comune.
L'allegato C-bis del regolamento regionale 7/2011 individua ulteriori aree non idonee nei Comuni di Amelia, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montecastrilli, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni ed Umbertide.
Localizzazioni favorevoli e sfavorevoli agli impianti fotovoltaici (regolamento regionale 7/2011)
La localizzazione dell'impianto fotovoltaico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:
• aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici;
• aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava, anche dismesse, e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
• aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava, anche dismesse e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento.
Costituisce invece elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione in:
• aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;
• aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto fotovoltaico sia percepibile distintamente e con contorni netti.
Costituisce inoltre elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.
Criteri di cui tenere conto nella progettazione degli impianti fotovoltaici (regolamento regionale 7/2011)
Le linee guida regionali dell'Umbria definiscono inoltre una serie di criteri cui ci si dovrà riferire in sede di progettazione degli impianti, e che riteniamo di dover ricordare insieme alle regole di maggiore o minore idoneità territoriali. Eccoli:
- evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari;
- salvaguardare la continuità delle reti di naturalità della Rete ecologica della Regione Umbria, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, sostruzioni, gallerie, ecc.), viabilità storica e i segni delle centuriazioni romane e gli elementi del mosaico paesaggistico;
- minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale);
- privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);
- tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;
- realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;
- salvaguardare i filari di formazioni lineari esistenti, ovvero provvedere allo loro sostituzione e ripiantumazione in altro sito limitrofo, nella stessa quantità e specie;
- fatto salvo quanto espresso nei criteri generali di localizzazione, realizzare eventuali interventi su versanti o su terreni in pendenza in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli, attraverso opportune opere di regimazione idraulico-agraria ricorrendo quando possibile alle tecniche di ingegneria naturalistica, evitando sbancamenti che alterino la morfologia dei luoghi, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali alla sola posa delle vele, realizzazioni di piste di accesso e di manutenzione;
- conservare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc.;
- organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari "verdi", anche rivegetati, per attenuare la continuità visiva determinata dai pannelli fotovoltaici;
- comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale;
- prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento progettuale (Crp);
- prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero delle vele stimando comunque la possibilità di insorgenza del fenomeno in presenza di particolari contesti di istallazione (ad esempio: viabilità pubblica, intervisibilità con nuclei abitati).
Aree non idonee per l'eolico (regolamento regionale 7/2011)
Non sono idonee alla realizzazione di impianti eolici di altezza superiore a 8 metri e potenza superiore a 50 kW le seguenti aree:
- insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del Dlgs 42/2004;
Nota bene: l'ambito di pertinenza è l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 metri dal perimetro dell'edificio stesso.
- aree interessate da singolarità geologiche;
- terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti Dop (ex Doc e Docg), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata;
- parchi nazionali, interregionali e regionali;
Nota bene: nelle aree contigue alle zone C e D previste dai Piani dei parchi regionali e non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del Dlgs 42/2004, è possibile la realizzazione di impianti minieolici (cioè quelli che utilizzano generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri).
- aree della Rete Natura 2000;
Nota bene: nelle aree Rete Natura 2000 non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del Dlgs 42/2004, limitatamente alla parte che non presenta elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità, è possibile realizzare impianti minieolici (cioè quelli che utilizzano generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri).
- beni paesaggistici così come definiti all'articolo 136 del Dlgs 42/2004, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente;
I beni paesaggistici definiti dall'articolo 136 del Dlgs 42/2004 sono:
— le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
— le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
— i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
— le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- beni paesaggistici così come definiti all'articolo 142, comma 1, lettere b), g), i), ed m) del Dlgs 42/2004;
Tali beni sono:
— i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
— i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
— le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
— le zone di interesse archeologico.
- aree di particolare interesse agricolo;
Nota bene: nelle aree di interesse agricolo è possibile la realizzazione di impianti minieolici (cioè quelli che utilizzano generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri).
- gli aeroporti militari, con queste precisazioni:
a) sono zone di completa inedificabilità:
— l'area interna alla Zona di aeroporto (Atz Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni Aip e individuate nelle Mil-Aip edite dal Cica);
— le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (Tocs – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) entrambe come definite nell'Annesso 14 Icao.
b) sono zone autorizzabili previa valutazione operativa della Forza Armata:
— le aree esterne alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della superficie orizzontale esterna (Ohs Outer Horizontal Surface), come individuata dall'annesso 14 Icao. Sono autorizzabili esclusivamente impianti eolici di altezza inferiore alla predetta Ohs.
La OHS è un'unità di misura usata in aereonautica. Si tratta di "una superficie orizzontale circolare con raggio ben definito (nella fattispecie pari a 15000 m) generata a partire dal punto di riferimento dell’intera aerea aeroportuale (ARP, Airport Refernce Point), ad una quota ben definita riferita alla IHS. La IHS è una superficie orizzontale che si genera ad una distanza ben definita a partire la più basso dei due punti di fine pista. A questa quota è necessario generare due circonferenze di raggio definito e collegarle reciprocamente con due segmenti tangenti.
- gli aeroporti civili, con le seguenti precisazioni:
a) sono considerate zone di incompatibilità assoluta:
— aree all'interno della Zona di traffico dell'aeroporto (Atz Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni Aip);
— le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (Tocs – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel Rcea.
b) sono zone autorizzabili previa valutazione favorevole espressa dall'Enac:
— le aree esterne alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della superficie orizzontale esterna (Ohs Outer Horizontal Surface).Sono autorizzabili esclusivamente parchi eolici di altezza inferiore al limite della predetta superficie Ohs.
La OHS è un'unità di misura usata in aereonautica. Si tratta di "una superficie orizzontale circolare con raggio ben definito (nella fattispecie pari a 15000 m) generata a partire dal punto di riferimento dell’intera aerea aeroportuale (ARP, Airport Refernce Point), ad una quota ben definita riferita alla IHS. La IHS è una superficie orizzontale che si genera ad una distanza ben definita a partire la più basso dei due punti di fine pista. A questa quota è necessario generare due circonferenze di raggio definito e collegarle reciprocamente con due segmenti tangenti.
L'allegato C-bis del regolamento regionale 7/2011 individua ulteriori aree non idonee nei Comuni di Castel Viscardo, Massa Martana, Orvieto, Spoleto ed Umbertide.
Eccezioni per impianti esistenti
Nelle aree accanto ad impianti eolici esistenti (alla data del 15 febbraio 2012) anche se si trovano in aree non idonee è possibile realizzare nuove installazioni comunque fino a una potenza nominale complessiva di 10 MW.
Aree non idonee per impianti microeolici (regolamento regionale 7/2011)
Gli impianti microeolici (cioè quelli che utilizzano generatori di altezza misurata al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri) sono realizzabili, con alcune eccezioni.
Costituiscono aree non idonee al microeolico:
- insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del Dlgs 42/2004;
Nota bene: l'ambito di pertinenza è l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 metri dal perimetro dell'edificio stesso.
- aree interessate da singolarità geologiche;
- aeroporti militari con le identiche clausole indicate per l'eolico (vedi punto precedente);
- aeroporti civili con le identiche clausole indicate per l'eolico (vedi punto precedente).
Localizzazioni favorevoli per gli impianti eolici (regolamento regionale 7/2011)
La Regione Umbria indica che – tenuto conto dell'altezza massima degli impianti calcolata in corrispondenza del punto più elevato della superficie spazzata dal rotore o comunque della quota più elevata raggiunta da parti fisse o mobili – essi debbano essere preferibilmente localizzati in siti dove si ottenga la minima interferenza visivo-paesaggistica (percezione visiva del paesaggio).
Costituisce quindi elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, il rispetto dei seguenti criteri generali:
• limitazione degli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli o determinino una eccessiva occupazione di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorali;
• limitazione degli interventi di trasformazione del patrimonio boschivo e conseguentemente degli habitat forestali e dei livelli di biodiversità naturale ad esso connessi;
• salvaguardia della continuità naturalità della Rete ecologica della Regione Umbria, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
• mantenimento dei tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura particellare, viabilità secondaria, viabilità storica, centuriazioni romane);
• minimizzazione delle interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale).
Criteri di cui tenere conto nella progettazione degli impianti eolici (regolamento regionale 7/2011)
Le linee guida regionali dell'Umbria definiscono una serie di criteri cui ci si dovrà riferire in sede di progettazione degli impianti eolici, e che riteniamo di dover ricordare insieme alle regole di maggiore o minore idoneità territoriali. Eccoli:
• le infrastrutture per il trasporto dell'energia prodotta devono essere interrate ed in ogni caso adiacenti ai tracciati viari esistenti, salvaguardando il naturale andamento planimetrico dei corpi idrici ed evitando le interferenze con i corsi d'acqua e gli ambienti umidi;
• le formazioni arbustive lineari esistenti devono essere salvaguardate a garanzia della tutela della biodiversità, preservando comunque le formazioni arboree ed arbustive autoctone;
• l'intervento deve essere conformato in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari con la previsione di opere di manutenzione dei versanti e della rete scolante; in ogni caso non devono essere effettuati movimenti di terra che possano pregiudicare la stabilità del terreno.
La scelta del sito di installazione non può prescindere da una attenta analisi sulla viabilità preesistente, sia in termini di ampiezza delle strade che in termini di raggi di curvatura delle stesse, pertanto:
• deve essere privilegiato l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento); l'eventuale necessità di ampliamento della larghezza e dei raggi di curvatura della viabilità esistente per consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto dei macchinari dell'impianto dovrà essere adeguatamente dimostrata;
• eventuali nuovi tratti di viabilità necessaria a raggiungere gli impianti devono tener conto della rete della viabilità storicamente esistente, con opportuni adeguamenti funzionali della stessa;
• i nuovi tratti previsti devono adeguarsi al contesto adottando soluzioni planoaltimetriche aderenti alla morfologia del luogo, privilegiando tratti flessuosi a quelli rettilinei al fine di ricercare la soluzione più consona al contesto paesaggistico interessato.
Al fine di limitare le alterazioni locali degli assetti superficiali del suolo e la modificazione del bilancio idrico sotterraneo (prime falde) nelle aree interessate dalle fondazioni e in quelle circostanti (qualora interessate da scavi e rilevati eccessivi in zone a forte pendenza per la realizzazione della viabilità e delle piazzole di manovra), è necessario:
• minimizzare, in termini superficiali e temporali, le aree di cantiere, con la previsione di un completo ripristino delle aree occupate temporaneamente;
• ripristinare le aree di cantiere, attraverso il prioritario riuso del materiale proveniente dagli scavi per minimizzare gli effetti di alterazione delle condizioni morfologiche ed idrogeologiche;
• limitare gli sbancamenti per le strade di servizio e le piazzole di manovra, anche con la localizzazione delle torri eoliche in aree con pendenza limitata (di norma inferiore al 25%).
I nuovi impianti comportano l'alterazione degli assetti agro-forestali e il disturbo della fauna selvatica stanziale. Pertanto è opportuno:
• prevedere opere di ingegneria naturalistica e ripiantumazioni al fine di ricostituire il manto vegetale originario nelle parti non interessate dalla viabilità e dalle piazzole;
• programmare i lavori tenendo conto dei periodi più delicati della vita degli animali (accoppiamento, nidificazione, ecc.), soprattutto in presenza di specie di particolare pregio;
• assicurare l'accessibilità degli animali a tutto il territorio interessato, compreso quello occupato dalle macchine eoliche;
• adottare macchine con eliche a bassa velocità di rotazione;
• evitare la realizzazione di parchi eolici lungo le rotte migratorie o, in subordine, adottare adeguate distanze tra le macchine, riducendo l'altezza ed il numero delle stesse.
Qualora i nuovi impianti siano localizzati in prossimità di aree paesaggisticamente tutelate o di valore paesaggistico, dovranno essere valutate le specifiche relazioni visuali e percettive tra tali aree ed il sito di impianto, con particolare attenzione alla presenza di eventuali punti panoramici. Le proposte progettuali devono in particolare:
• ridurre la densità degli elementi costituenti il parco eolico;
• prevedere la realizzazione di impianti che, a parità di potenza complessiva, utilizzino un minor numero di elementi di maggiore potenza unitaria;
• utilizzare torri tubolari, da preferire a quelle a traliccio, in cui inserire i trasformatori BT/MT;
• adottare schemi distributivi delle torri eoliche di tipo prevalentemente lineare, in modo tale da sottolineare elementi già presenti sul territorio;
• disporre gli aerogeneratori in modo da non pregiudicare lo skyline dei rilievi collinari e montagnosi e limitandone la visibilità dalle principali vie di comunicazione di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della Lr 24 marzo 2000 n. 27;
• evitare un uso intensivo dei siti prescelti tale da generare il cosiddetto "effetto selva";
• gli aerogeneratori devono essere installati su torri tubolari di colore analogo, variabile dal grigio chiaro al bianco neutro, e trattati con vernici antiriflesso;
• valutare prioritariamente gli impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, determinando distanze tra i parchi eolici tali da evitare la intervisibilità;
• deve essere previsto il totale annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo delle torri sotto il profilo del suolo per almeno 1 metro.
Aree non idonee per impianti idroelettrici
Sono considerate non idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici le seguenti aree:
- tratti dei corsi d'acqua che insistono nelle zone destinate a Parco nazionale, interregionale e regionale alla data del 5 agosto 2011;
- aree della Rete Natura 2000, limitatamente a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci carbonatici e affluisce in sinistra idraulica al fiume Tevere e al fiume Chiascio, e a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci vulcanici e affluisce in destra idraulica al fiume Paglia.
Attenzione: queste limitazioni valgono anche per gli impianti mini idroelettrici, per i quali però sono previste alcune eccezioni. Infatti, è consentita la realizzazione di impianti mini idroelettrici nelle aree contigue e zone C e D previste dai Piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del Dlgs 42/2004.
Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee, a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.
Sono mini-impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.
ATTENZIONE: gli impianti micro idroelettrici possono essere realizzati senza limitazioni.
Criteri di cui tenere conto nella progettazione degli impianti idroelettrici (regolamento regionale 7/2011)
Per attenuare gli impatti paesaggistici prodotti dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico, si dovranno rispettare i seguenti criteri di tipo tecnico:
- le parti meccaniche visibili esternamente e i manufatti fuori terra dovranno essere realizzati con colori che siano in armonia con quelli del contesto paesaggistico del corso d'acqua interessato;
- nell'esecuzione delle opere dovranno essere sempre previsti interventi di completo ripristino delle aree manomesse non occupate dall'impianto, comprensivi di rinverdimenti con vegetazione autoctona tipica dei corsi d'acqua;
- le opere di contenimento e/o difesa spondale, ove previste e compatibili con le esigenze di stabilità e sicurezza idraulica (preventivamente autorizzate dall'autorità idraulica competente), dovranno essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
Aree non idonee per gli impianti a biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas (regolamento regionale 7/2011)
Le limitazioni si riferiscono solo agli impianti esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kWe.
Le aree non idonee alla realizzazione di tali impianti sono:
- insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del Dlgs 42/2004;
Nota bene: l'ambito di pertinenza, limitatamente a questa tipologia di impianti, è l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 300 metri dal perimetro dell'edificio stesso.
- aree boscate (articolo 142, comma 1, lettera g), Dlgs 42/2004);
- aree interessate da singolarità geologiche;
- parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'articolo 12 della legge 394/1991 [trattasi di "Riserve integral" (zona A) nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e delle "Riserve generali orientate" (zona B) nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio; [Per i dettagli si rimanda alla Lr 3 marzo 1995, n. 9, articolo 12];
- beni paesaggistici così come definiti all'articolo 136 del Dlgs 42/2004, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell' Autorità competente;
I beni paesaggistici definiti dall'articolo 136 del Dlgs 42/2004 sono:
— le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
— le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
— i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
— le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Attenzione: all'interno delle aree non idonee di cui a presente punto (beni paesaggistici) è consentita l'installazione di impianti da realizzare in aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti a condizione che non siano compromessi gli elementi costitutivi del bene tutelato.
Inoltre, all'interno degli ambiti di pertinenza degli edifici censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale (articolo 33, comma 5, della Lr 11/2005) nonché degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del Dlgs 42/2004, è consentita l'installazione di impianti nelle aree contigue ad infrastrutture, centri aziendali ed edifici esistenti a condizione che gli impianti e le opere connesse siano realizzati nelle immediate vicinanze dei manufatti esistenti che abbiano già compromesso il contesto paesaggistico di riferimento e comunque al di fuori dell'area di pertinenza del bene tutelato individuata ai sensi del regolamento regionale n. 9/2008.
- zone di interesse archeologico;
- in attesa dell'approvazione del nuovo Piano di qualità dell'aria è preclusa l'installazione di nuovi impianti di potenza superiore a 200 kWe nelle aree con previsione di concentrazione al suolo di:
— PM10 superiori a 8,0 μg/m3, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub a, nel caso di impianti alimentati da biomasse forestali o oli vegetali, che non siano dotati di sistemi di abbattimento delle polveri indicati nelle Mtd per questo tipo di impianti;
— NO2 superiori a 31 μg/m3, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub b , nel caso di impianti alimentati da biogas, biomasse forestali o oli vegetali.
L'allegato C-bis del regolamento regionale 7/2011 individua ulteriori aree non idonee nei Comuni di Amelia, Castiglione del lago, Orvieto e Spoleto.
Localizzazioni favorevoli per gli impianti a biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas (regolamento regionale 7/2011)
Costituiscono elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico le seguenti tipologie di aree, purché dotate di adeguati spazi esterni adiacenti all'impianto per la raccolta e lo stoccaggio dei materiali da utilizzare:
- costruzioni esistenti in aree produttive o agricole;
- aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- aree di pertinenza così come definite nel Rr 3 novembre 2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree di cava e di giacimento di cava già individuate, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- siti industriali dismessi;
- aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già individuate.
Criteri di cui tenere conto nella progettazione degli impianti a biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas (regolamento regionale 7/2011)
Al fine di minimizzare le emissioni di sostanze inquinanti, gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kWe alimentati da biomasse forestali o olii vegetali devono essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (M.t.d.).
Nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kWe, collocati entro un raggio di 1.000 metri da edifici esterni al sito produttivo, con destinazione d'uso abitativo o ricettivo, devono essere adottati sistemi di copertura, anche temporanea, delle vasche o siti di stoccaggio idonei a minimizzare la diffusione di sostanze odorigene in atmosfera. La suddetta distanza (raggio) è ridotta della metà nel caso di impianti di potenza pari o inferiore a 200 kWe.
Nella progettazione degli impianti dovrà essere posta particolare attenzione alle aree di pertinenza destinate alla raccolta e/o stoccaggio della biomassa, prevedendo adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo mediante opportuna piantumazione di specie arboree autoctone, secondo una disposizione irregolare e a gruppi, rispettosa della morfologia del luogo interessato.
Nella progettazione degli impianti dovranno essere specificati la tipologia ed il quantitativo annuo impiegati di biomassa, nonché i luoghi e l'estensione delle aree di provenienza della stessa. Inoltre dovrà essere effettuata una stima delle emissioni di sostanze inquinanti a gas serra dovute al trasporto della biomassa dai luoghi di provenienza all'impianto, valutata in termini di kg di CO2 per tonnellata di biomassa trasportata.
Nel caso di impianti in assetto cogenerativo, in fase di progettazione, si dovranno quantificare l'energia elettrica e termica annualmente prodotte. Inoltre dovranno essere definite le principali caratteristiche relative al sistema di recupero dell'energia termica (quantitativo di energia termina annualmente recuperata, percentuale di essa impiegata per autoconsumo e/o ceduta a terzi, rendimento globale dell'impianto, utenze termiche e relativi fabbisogni energetici, rete di distribuzione delle utenze).
Per quanto riguarda gli impianti a biogas, il regolamento regionale 4 maggio 2011, n. 4 detta le indicazioni tecniche da seguire per le attività e la gestione degli impianti di digestione anaerobica, aziendali ed interaziendali che trattano effluenti di allevamento in miscela con le biomasse per la produzione di energia da biogas con una potenza elettrica fino ad 1 MW.
Ulteriori indicazioni in merito alla questione dell’utilizzazione agronomica del digestato come sottoprodotto sono contenute nella Dgr 880/2014 e nella Dgr 1031/2014.