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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 8 marzo 2008, n. 530

Energia – Realizzazione impianti eolici – Concorso di domande rivolte all’ottenimento di autorizzazioni numericamente limitate – Monetizzazione del concorso di domande – Illegittimità – Eccesso di potere per sviamento – Sussiste
Energia – Costruzione ed esercizio di impianti per l’energia eolica – Sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione – Illegittimità – Non sussiste

In caso di concorso di domande rivolte all’ottenimento di autorizzazioni numericamente limitate, la scelta di un Comune di bandire un procedimento di gara con la “monetizzazione” del concorso di domande costituisce sintomo di sviamento dal corretto uso del potere e dà luogo ad illegittimità dei relativi provvedimenti. La costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, non trattandosi di attività economiche riservate agli Enti locali né rientrando nella nozione di servizio pubblico locale di cui agli articoli 112 ss., Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

La situazione soggettiva dell’impresa che intenda realizzare un nuovo impianto di produzione di energia non ha consistenza di diritto soggettivo di rango comunitario, incomprimibile da parte dell’Amministrazione; ed invero, se non vi è dubbio che l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con aperto favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, è tuttavia altrettanto certo che le direttive di settore e la normativa interna fanno salvo l’esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ordinato assetto del territorio sicché alle imprese proponenti dovrà riconoscersi, semmai, la titolarità di interessi legittimi alla corretta valutazione delle istanze.

L’analisi puntuale della legislazione statale e delle norme dettate dalla Regione Puglia, in tema di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, rivela che spettano ai Comuni significativi poteri di amministrazione attiva, sia a livello di pianificazione (articolo 5 della legge 10/1991; articoli 4-ss. del regolamento regionale 16/2006), sia nella fase di conferenza dei servizi sui progetti presentati alla Regione (articolo 12 del Dlgs 387/2003; articolo 14, comma 5, del regolamento regionale 16/2006; delibera di Giunta regionale 35/2007). Analogo potere di intervento viene riconosciuto agli Enti locali dalla legge regionale 11/2001 in materia di valutazione di impatto ambientale.

In tema di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici è ammissibile il ricorso di una società che, pur non partecipando al procedimento di gara per la relativa assegnazione, non si è limitata ad impugnare la clausola del bando restrittiva della possibilità di partecipare alla gara ma ha proposto censure di legittimità in ordine alla stessa possibilità di indire la procedura competitiva da parte del Comune.

In materia di energia elettrica e, segnatamente, in tema di impianti eolici può affermarsi che, sul piano costituzionale, costituiscono norme di principio inderogabili per le Regioni: 1) l’individuazione e la delimitazione del regime autorizzatorio per nuove attività; 2) la determinazione e la misura dell’eventuale contributo compensativo posto a carico delle imprese titolari di nuovi impianti.

Tar Puglia

Sentenza 8 marzo 2008, n. 530