Sentenza Tar Lombardia 15 aprile 2009, n. 859
Energia - Tecnologia fotovoltaica - "Favor legis" - Articolo 4, comma 1-bis Dpr 380/2001 - Amministrazione - Diniego - Precisa individuazione di interessi pubblici prevalenti - Necessità - Valutazione di assoluta incongruenza delle opere rispetto alla peculiarità del paesaggio
La tecnologia fotovoltaica è oggetto di un particolare favore legislativo (vedi articolo 4, comma 1-bis, Dpr 6 giugno 2001 n. 380) e dunque il diniego dell’Amministrazione deve essere basato sulla precisa individuazione di interessi pubblici prevalenti.
La presenza di pannelli sulla copertura degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve essere percepita esclusivamente come un fattore di disturbo visivo. Prima di negare l’installazione di un impianto fotovoltaico, in mancanza di alternative tecnologiche disponibili sul mercato, deve quindi essere data prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio.
Tar Lombardia
Sentenza 15 aprile 2009, n. 859
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: