Sentenza Tar Puglia 22 aprile 2009, n. 983
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Inizio dei lavori - Individuazione - Articolo 2, comma 159, legge finanziaria 2008 - Normativa speciale rispetto alla materia edilizia - Differenza rispetto al concetto “classico” di inizio lavori
Per l’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili occorre fare riferimento al disposto dell’articolo 2, comma 159, legge 244 del 24 dicembre 2007(legge finanziaria 2008). La norma correttamente intesa richiede la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto e l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica, a) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per l a costruzione di opere relative all'impianto, ovvero b) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. Tale normativa è speciale e successiva a quella generale prevista in materia edilizia: non può, quindi, essere condivisa la prospettazione che ritiene trattarsi di opere meramente edilizie a cui si applicherebbe il concetto classico di "inizio lavori" in base al quale i lavori possono ritenersi iniziati solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere autorizzate.
Tar Puglia
Sentenza 22 aprile 2009, n. 983
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: