Sentenza Tar Toscana 25 maggio 2009, n. 888
Energia - Impianti eolici - Regione Toscana - Lr 79/1998 - Procedura di screening - Esclusione della Via subordinata all’osservanza di prescrizioni - Soddisfacimento del principio di precauzione - Economicità dell’azione amministrativa
L’articolo 11 della legge regionale toscana 79/1998 sottopone alla procedura di "screening", fra gli altri, i progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, di cui all’allegato B1 comma 1 lettera f), sostanzialmente riproducendo il combinato disposto dell’articolo 4 par. 2 e dell’allegato II par. 3 lettera i) della direttiva 85/337/Ce, che rimette agli Stati membri di stabilire se il progetto di impianti eolici debba essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale sulla base di una valutazione da effettuarsi caso per caso, ovvero sulla base di soglie e criteri predeterminati. Il comma ottavo del citato articolo 11 stabilisce quindi che l’esclusione dalla Via può essere subordinata a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; la realizzazione del progetto può essere inoltre sottoposta a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite. Di talché lo strumento delle singole prescrizioni in luogo del ricorso alla Via - la quale si caratterizza per l’ampiezza dell’indagine in una prospettiva, nella specie ultronea, di tutela ambientale integrata - nel mentre soddisfa il superiore principio di precauzione (giacché il mancato rispetto delle prescrizioni condiziona negativamente la realizzazione dell’opera, ed in dipendenza dei risultati del monitoraggio è imposta l’adozione di misure di mitigazione, fino all’arresto dell’impianto - si veda ad esempio la prescrizione n. 9 sulla tutela dell’avifauna, ma lo stesso varrebbe, evidentemente, nell’ipotesi di superamento delle soglie massime di emissione acustica), è anche rispettoso del parimenti fondamentale principio dell’economicità dell’azione amministrativa, dal quale discende per la Pa il divieto di inutile aggravio del procedimento.
Tar Toscana
Sentenza 25 maggio 2009, n. 888
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