Sentenza Tar Piemonte 5 giugno 2009, n. 1563
Energia - Rifiuti - Articolo 12 Dlgs 387/2003 - Procedura autorizzatoria per l’installazione di una centrale a biomasse - Definizione di biomassa - Direttiva 77/2001/Ce - Articolo 2 Dlgs 387/2003 - Diversa definizione ex Dlgs 152/2006 - Non pertinenza rispetto alla materia della produzione di energia elettrica
In tema di procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003 per l’installazione di una centrale elettrica a biomasse, la definizione di “biomassa” non può che ricavarsi direttamente dall’articolo 2 della direttiva 77/2001/Ce di cui tale decreto legislativo è attuativo e che si occupa specificamente di fonti energetiche rinnovabili (l’articolo 2 del Dlgs 387/2003 riprende peraltro testualmente la definizione di cui alla direttiva menzionata)”. Trattasi dell’unica definizione di biomassa presente nella legislazione italiana rilevante e congruente con la pertinente direttiva al fine di stabilire cosa possa intendersi per biomassa nel contesto di disciplina afferente le fonti rinnovabili di energia; essa può poi convivere con altre e solo parzialmente coincidenti definizioni. Non del tutto pertinente è allora l’eventualmente diversa definizione ricavabile dal Dlgs 152/2006 e relativo allegato X alla parte V, non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di energia. È infatti pur vero che l’articolo 267 comma 4 del Dlgs 152/2006 formula espresso richiamo alla direttiva 2001/77/Ce e al Dlgs 387/2003, ciò tuttavia avviene senza per altro modificare il contenuto di quest’ultimo, inclusa la definizione di cui all’articolo 2, che dunque continua a sussistere; la definizione di biomassa che in tale ultima norma resta così cristallizzata ben può definirsi “speciale” alla luce di quanto evincibile dai considerando della direttiva; vero è allora che, se nell’allegato X del Dlgs 152/2006 si riprende una pregressa definizione di biomassa anche non del tutto congruente con quella evincibile dalla direttiva 77/2001, quest’ultima e solo questa sarà la norma rilevante quando venga in causa l’applicabilità della disciplina dettata dal Dlgs 387/2003. D’altro canto la configurabilità come “rifiuto” di una sostanza non esclude l’applicabilità alla medesima, in una fase successiva, della normativa afferente le fonti di energia rinnovabili per quella parte di “rifiuti biodegradabili” che sono infatti espressamente contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal Dlgs 387/2003.
Tar Piemonte
Sentenza 5 giugno 2009, n. 1563
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