Sentenza Tar Piemonte 25 settembre 2009, n. 2292
Energie rinnovabili - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica - Articolo 12 del Dlgs 387/2003 - Obbligo di partecipazione delle P.a. interessate - Obbligo di presentazione coeva del parere scritto - Non sussiste
L’articolo 12 del Dlgs 387/2003 impone unicamente la partecipazione alla Conferenza di servizi delle amministrazioni interessate, non la formalizzazione coeva del parere in un elaborato scritto.
Lo sostiene il Tar Piemonte (sentenza 2292/2009), che ha rigettato la doglianza di un Comitato di cittadini secondo cui l’Arpa avrebbe illegittimamente trasmesso il suo parere in data successiva alla conclusione della Conferenza di servizi decisoria.
In virtù dello iato esistente tra i lavori della conferenza e il rilascio dell’autorizzazione, il Tar ha invece ritenuto che il Dlgs 387/2003 imponga la sola “partecipazione” delle P.a. interessate alla riunione, senza nulla prescrivere in ordine al modo in cui le stesse possono esternare la propria valutazione, che può essere sia orale che scritta, “anche mediante la redazione di un testo che sia trasmesso successivamente ai lavori della conferenza, sempre che tale redazione e trasmissione avvenga antecedentemente all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico”.
Tar Piemonte
Sentenza 25 settembre 2009, n. 2292
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